Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/154: Revisione urgente della legge sull'asilo: indagine conoscitiva sull'attuazione · 33 pagine
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dell’assistenza ai richiedenti l’asilo. In virtù di pertinenti contratti di prestazione, la Confederazione indennizza queste prestazioni mediante somme forfettarie.
I minori stranieri hanno diritto a un’istruzione scolastica di base sufficiente e gratuita; l’istruzione di base è obbligatoria (art. 62 Cost.). Le spese per l’istruzione impartita nei centri della Confederazione sono a carico della Confederazione. Il Cantone, dal canto suo, assicura l’organizzazione dell’insegnamento (assunzione del personale insegnante, definizione della retribuzione, organizzazione dell’insegnamento, piano d’insegnamento, ecc.).
Articolo 30 Monitoraggio del soccorso d’emergenza nel Cantone d’ubicazione
Capoversi 1 e 2
D’ora in poi il soccorso d’emergenza sarà versato per una certa durata nei centri della Confederazione (mass. 100 giorni, ovvero 140 giorni). Al momento non è tuttavia possibile valutare le esatte conseguenze delle fasi di test sul numero di fruitori del soccorso d’emergenza nel Cantone d’ubicazione. Dopo sei mesi sarà pertanto svolto uno speciale monitoraggio del soccorso d’emergenza (per analogia al monitoraggio del blocco dell’aiuto sociale conformemente all’art. 30 OAsi 2). Sono già disponibili i pertinenti strumenti.
Articolo 31 Altri sussidi
Secondo la presente disposizione, il versamento ai Cantoni d’ubicazione di un contributo forfettario alle spese per la sicurezza (cfr. art. 91 cpv. 2terLAsi) e il versamento di sussidi per lo svolgimento di programmi d’occupazione destinati alle persone che risiedono nei centri della Confederazione (art. 91 cpv. 4bisLAsi) sono possibili anche durante le fasi di test. Le pertinenti disposizioni esecutive entreranno in vigore contemporaneamente alla presente ordinanza (vedi n. 1.3).
Articolo 32 Principio
Capoverso 1
Lo scopo della consulenza per il ritorno impartita nei centri della Confederazione è d’informare tempestivamente e in maniera circostanziata i richiedenti l’asilo in merito all’opportunità di beneficiare di un aiuto al ritorno e, con ciò, d’incoraggiare le partenze volontarie.
Se il seguito della procedura è espletato al di fuori delle fasi di test, l’interessato è attribuito a un Cantone che, a partire da quel momento, è competente per la consulenza per il ritorno.
I richiedenti l’asilo possono accedere alla consulenza per il ritorno e lasciare volontariamente la Svizzera in qualsiasi fase procedurale (anche durante la fase preparatoria). Dopo il passaggio in giudicato della decisione sull’asilo e dopo la scadenza del termine di partenza, l’aiuto al ritorno può essere ridotto.
Capoverso 2
La consulenza per il ritorno presso i centri della Confederazione è assicurata da un servizio indipendente (consultorio cantonale per il ritorno o terzo incaricato). Con ciò è tenuto conto della grande importanza attribuita dai consultori per il ritorno tuttora operativi al carattere indipendente della consulenza.
Allo stadio attuale sembrerebbe che le fasi di test si svolgerano nella città di Zurigo. In questo contesto, è previsto che le suddette prestazioni siano fornite dal consultorio cantonale per il ritorno.
Capoverso 3
All’aiuto al ritorno si applica per analogia l’articolo 93 LAsi.