Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/154: Revisione urgente della legge sull'asilo: indagine conoscitiva sull'attuazione · 33 pagine
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centri esterni. Pertanto, la Confederazione rivede all’occorrenza il contributo forfettario per le spese di sicurezza.
Titolo prima dell’articolo 44
La sezione 1 vigente diventa la sezione 1bis.
2.4 Commento alle singole disposizioni dell’ordinanza del DFGP sulla gestione degli alloggi della Confederazione nel settore dell’asilo
2.4.1 Introduzione
L’ordinanza del DFGP è adeguata sul piano formale, al fine di consentirne l’applicazione ai centri speciali di cui all’articolo 26 capoverso 1bisLAsi e ai centri esterni operativi nell’ambito delle fasi di test. A tutt’oggi l’UFM non gestisce centri speciali e non dispone, pertanto, di elementi sufficienti per stendere un pertinente regolamento interno. All’occorrenza, l’ordinanza del DFGP sarà adeguata successivamente.
Il nuovo articolo 91 capoverso 4bisLAsi va inteso quale contributo al finanziamento dei programmi d’occupazione a favore delle persone residenti nei centri gestiti della Confederazione, escludendo i centri d’accoglienza gestiti dai Cantoni. La nuova disposizione crea la base legale necessaria al finanziamento diretto di questo tipo d’attività nei centri gestiti dalla Confederazione (centri di registrazione, centri speciali e centri temporanei esterni). Per i richiedenti l’asilo attribuiti e trasferiti nei Cantoni e per i richiedenti residenti in centri speciali gestiti dai Cantoni, la partecipazione della Confederazione al finanziamento di programmi d’occupazione è compresa nella somma forfettaria globale prevista dall’articolo 22 OAsi 2.
2.4.2 Commento alle singole disposizioni
Preambolo
Il Consiglio federale disciplina le modalità della procedura d’asilo nell’ambito di fasi di test mediante ordinanza (art. 112b cpv. 2 LAsi). Secondo l’articolo 8 capoverso 2 della nuova ordinanza sulle fasi di test, il DFGP emana disposizioni al fine di assicurare una procedura rapida e un funzionamento ordinato dei centri operativi nell’ambito delle fasi di test26. La menzione dell’articolo 112b capoverso 2 LAsi nel preambolo dell’ordinanza del DFGP costituisce pertanto la norma di delega che consente al DFGP di codificare, nell’ordinanza sulla gestione degli alloggi della Confederazione nel settore dell’asilo, le norme di funzionamento applicabili ai centri operativi durante le fasi di test.
Articolo 1 Campo d’applicazione
L’articolo 18 OAsi 1 relativo all’esercizio dei centri di registrazione e dei centri esterni è modificato in modo da considerare la possibilità per la Confederazione di gestire centri speciali ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1bisLAsi. Il campo d’applicazione definito all’articolo 1 dell’ordinanza del DFGP è pertanto esteso ai centri speciali. Lo stesso dicasi dei centri operativi durante le fasi di test sulla base dell’articolo 112b capoverso 2 LAsi.
Article 6a Programmi d’occupazione
Capoverso 1
La realizzazione di programmi d’occupazione nei centri gestiti dalla Confederazione concorre a una percezione positiva dei richiedenti l’asilo da parte della popolazione. I programmi
26 Vedasi commento a questa disposizione al numero 2.1.