Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/154: Revisione urgente della legge sull'asilo: indagine conoscitiva sull'attuazione · 33 pagine
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L’indennità dev’essere consona allo scopo perseguito dal programma d’occupazione. Pertanto, è preferibile parlare di assegno di motivazione piuttosto che di rimunerazione vera e propria della prestazione fornita. Le esperienze maturate dall’UFM nell’ambito delle attività d’interesse generale dimostrano che solitamente un assegno di motivazione di 30 franchi al giorno è ben accetto dai richiedenti e commisurato alle prestazioni fornite. Questo importo, versato in linea di principio dal Comune o dal beneficiario della prestazione, non dovrebbe essere, in avvenire, a carico della sola Confederazione. In quest’ottica, il contributo della Confederazione al programma d’occupazione va pertanto inteso quale incentivo finanziario ad accrescere il numero di attività proposte (cfr. art. 6b cpv. 1 lett. c).
Dal 1° gennaio 2010, la pertinente istruzione dell’ UFM prevede che in caso di partecipazione a programmi d’occupazione gestiti esclusivamente dai Cantoni, se l’indennità è inferiore a 400 franchi lordi al mese non occorre registrare l’attività lucrativa nel sistema SIMIC27. Tuttavia, non è opportuno indicare questo importo nell’ordinanza, giacché un’eventuale modifica dell’istruzione richiederebbe poi un adeguamento dell’ordinanza.
Il capoverso 3 prevede un trattamento diverso a seconda che il richiedente l’asilo risieda in un centro «ordinario» della Confederazione oppure in un centro speciale ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1bisLAsi. Nel secondo caso è previsto di corrispondere l’assegno di motivazione sotto forma di prestazioni in natura. Sarebbe infatti contrario alla volontà del legislatore rimunerare in maniera identica chi si comporta correttamente e chi, con un comportamento inadeguato, costringe le autorità a organizzare un trasferimento in un centro speciale. Le attività proposte nei centri speciali sono volte in primis a migliorare la coabitazione civile e, pertanto, devono essere perlopiù orientate verso attività di sensibilizzazione alle regole della vita in società.
Capoverso 4
Questa disposizione pone l’accento sulla preminenza assoluta degli imperativi di tipo organizzativo inerenti alla procedura d’asilo rispetto a qualsiasi altra attività. La partecipazione a un programma d’occupazione è subordinata alla priorità di espletare gli atti procedurali (audizione, esame medico, atti in vista della partenza, ecc.). L’impresa incaricata di garantire il funzionamento di un alloggio federale per richiedenti l’asilo provvede a far rispettare il principio di rotazione per l’accesso ai programmi d’occupazione (vedi anche l’art. 6b cpv. 2).
Capoverso 5
Il finanziamento dei programmi d’occupazione da parte della Confederazione è limitato. L’UFM può finanziare la loro realizzazione entro i limiti dell’importo annuo massimo previsto a tale scopo e fissato nel preventivo.
Articolo 6b Convenzione per un programma d’occupazione
Capoverso 1
Le convenzioni stipulate dall’UFM sono contratti di diritto pubblico. È richiesta la forma scritta a conferma degli impegni assunti da ciascuna parte. Le convenzioni non possono essere tutte identiche, giacché devono tener conto delle particolarità locali o regionali e delle modalità della collaborazione tra il centro per richiedenti l’asilo e il Comune o il Cantone d’ubicazione. Ciò spiega la formulazione generale delle lettere a-c. L’importo degli assegni di motivazione (lett. d, vedi il commento ad art. 6a cpv. 3) e le questioni inerenti alla presa a carico delle spese in caso d’infortunio o di danno causato a terzi (lett. e) possono invece essere definiti in maniera uniforme ed essere oggetto di una convenzione quadro.
Se un terzo propone a scopo non lucrativo delle prestazioni d’occupazione per richiedenti l’asilo, l’UFM può versargli una partecipazione finanziaria per le prestazioni offerte.
Capoverso 2
Il contratto di base stipulato con l’impresa incaricata di garantire il funzionamento di un centro prevede la messa a disposizione del personale necessario per accompagnare i richiedenti l’asilo durante le attività svolte all’esterno. Qualora, in questo contesto, si palesasse un
27 Cfr. Istruzione I. «Settore degli stranieri», n. 4.8.5.7.