Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/154: Revisione urgente della legge sull'asilo: indagine conoscitiva sull'attuazione · 33 pagine

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Capoverso 2

Vi sono due eccezioni alle norme sancite dai capoversi 1 e 2. Le deroghe coincidono in linea di principio con il vigente articolo 4 OAsi 1 (disposizione introdotta nella legge nell’ambito dell’ultima revisione della LAsi, ma che entrerà in vigore verosimilmente soltanto il 1° gennaio 2014).

Soltanto l’articolo 4 lettera c OAsi 1 non è applicabile alle procedure nell’ambito delle fasi di test, giacché la disposizione disciplina l’audizione diretta in un centro di registrazione.

Articolo 12 Disposizioni procedurali speciali

Osservazioni generali

I capoversi 1 e 2 corrispondono a disposizioni che sono state adeguate nell’ambito dell’ultima revisione della LAsi, adottata il 14 dicembre 2012 (progetto 1; art. 17 cpv. 3bise 5 LAsi). Queste disposizioni entreranno verosimilmente in vigore il 1° gennaio 2014. Pertanto, vanno inserite tali e quali nell’ordinanza in vista dello svolgimento della procedura d’asilo nell’ambito delle fasi di test.

Si vedano al proposito il messaggio del 26 maggio 2010 concernente la modifica della legge sull’asilo (FF 2010 3889) e il messaggio aggiuntivo del 23 settembre 2011 (FF 2011

6517 seg.).

Articolo 13 Ripartizione fra i Cantoni d’ubicazione e computo sulla quota parte in base alla chiave di riparto

Capoverso 1

L’UFM computa al Cantone d’ubicazione del centro della Confederazione i posti di alloggio secondo il fattore 1 sulla sua quota parte secondo la chiave di riparto di cui all’articolo 21 capoverso 1 OAsi 1. Questo computo è ripartito su tutti i Cantoni conformemente alla chiave di riparto. Questa compensazione coincide con il modello adottato il 21 settembre 2012 dalla CDOS, quale soluzione transitoria, per i Cantoni d’ubicazione degli alloggi supplementari della Confederazione.

Capoverso 2

Le persone oggetto di una decisione sull’asilo emanata nell’ambito delle fasi di test e nei cui confronti è stata ordinata l’esecuzione dell’allontanamento sono attribuite al Cantone d’ubicazione e computate sulla sua quota parte secondo la chiave di riparto. Non sono applicabili le deroghe previste dall’articolo 27 capoverso 4 LAsi. Conformemente al progetto di realizzazione del riassetto, l’esecuzione dell’allontanamento dal centro della Confederazione compete al Cantone d’ubicazione. Siccome i casi con esecuzione dell’allontanamento dal centro della Confederazione sono tuttora computati al Cantone d’ubicazione sulla sua quota parte prevista dalla chiave di riparto, nell’ambito delle fasi di test occorre procedere in maniera identica.

Articolo 14 Ripartizione fra i Cantoni

Capoverso 1

Le persone che durante le fasi di test hanno ottenuto lo statuto di rifugiato o l’ammissione provvisoria sono ripartite tra l’insieme dei Cantoni in applicazione dell’articolo 21 capoverso 1 OAsi 1.

Capoverso 2

In deroga all’articolo 27 capoverso 3 LAsi, la Confederazione attribuisce ai Cantoni i richiedenti l’asilo la cui domanda non è potuta essere trattata nell’ambito delle fasi di test fino all’emanazione della decisione. Analogamente a quanto previsto dall’articolo 27 capoverso 3 LAsi, questa decisione può essere impugnata soltanto per violazione del principio dell’unità della famiglia.