Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/154: Revisione urgente della legge sull'asilo: indagine conoscitiva sull'attuazione · 33 pagine
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Capoverso 5
L’assegnazione a un centro speciale è parimenti volta ad accelerare la procedura d’asilo. D’ora in poi, il comportamento del richiedente rientrerà nella strategia dell’UFM in materia di trattamento delle domande (cfr. nuovo art. 37b LAsi adottato dal Parlamento il 14 dicembre 2012, non ancora vigente)25. Rispetto alla durata massima del soggiorno in un centro di registrazione (90 giorni), la durata massima della permanenza in un centro speciale è doppia (140 giorni dall’assegnazione). Ciò consente di procedere all’allontanamento direttamente dal centro speciale.
Articolo 17 Gestione dei centri esterni
La possibilità di demandare a terzi compiti destinati a garantire il funzionamento dei centri di registrazione e dei centri speciali è tuttora codificata dalla LAsi (art. 26 cpv. 2terLAsi), il che rende superflua la sua menzione nell’ordinanza. Tuttavia, i centri speciali devono avere la possibilità di demandare a terzi compiti che non riguardano la sovranità.
Articolo 18 Esercizio dei centri di registrazione, dei centri speciali e dei centri esterni
L’ordinanza del DFGP sulla gestione degli alloggi della Confederazione del settore dell’asilo disciplina parimenti l’esercizio dei centri speciali di cui all’articolo 26 capoverso 1bisLAsi.
A tutt’oggi l’UFM non gestisce centri speciali e non dispone pertanto di elementi sufficienti per stendere un pertinente regolamento interno. All’occorrenza, l’ordinanza del DFGP sarà adeguata successivamente.
Articolo 19 Verifica dell’identità e interrogatorio sommario
Il presente adeguamento è di natura squisitamente redazionale: si tratta di far figurare l’articolo 26 capoverso 1terLAsi nel rinvio indicato tra parentesi sotto il titolo. Vedasi parimenti il commento ad articolo 4 lettera c.
Articolo 21 Ripartizione fra i Cantoni
Capoverso 2
Il capoverso 2 è abrogato in seguito all’abrogazione dell’articolo 19 capoverso 2 LAsi. Vedasi il commento ad articolo 9.
Capoverso 3
Siccome è prevista l’esecuzione dell’allontanamento dal centro speciale, il richiedente è attribuito al Cantone d’ubicazione del centro.
Articolo 23 Annuncio nel Cantone
Se il richiedente ottiene l’ammissione provvisoria in Svizzera o lo statuto di rifugiato durante la permanenza nel centro speciale (massimo 140 giorni), o se non è possibile eseguire il suo allontanamento dal centro, il Cantone designa l’autorità dinanzi alla quale deve presentarsi.
Disposizione finale
In caso di domande d’asilo presentate dall’estero prima del 29 settembre 2012, l’articolo 10 è applicabile secondo il suo tenore del 12 dicembre 2008.