Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/154: Revisione urgente della legge sull'asilo: indagine conoscitiva sull'attuazione · 33 pagine

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Articolo 33 Consulenza per il ritorno

Capoverso 1

Le fasi di test devono dare ampio spazio alla consulenza per il ritorno, con l’obiettivo di incoraggiare le partenze volontarie.

Capoverso 2

Le consulenze si svolgono sin dalla fase preparatoria, sempreché la domanda d’asilo sia manifestamente infondata. In questo modo possono essere proposte alternative alla procedura d’asilo e si può prevedere molto rapidamente il ritorno al Paese d’origine.

Analogamente alla procedura celere strutturata, anche le consulenze per il ritorno vanno svolte a scadenze regolari. All’occorrenza possono essere offerte consulenze al momento della notificazione della decisione negativa sull’asilo, subito dopo il passaggio in giudicato della stessa, dopo la scadenza del termine di partenza e tre settimane dopo il passaggio in giudicato della decisione sull’asilo.

Articolo 34 Indennità per la consulenza per il ritorno

Capoverso 1

La Confederazione versa ai fornitori di servizi dei sussidi conformemente all’articolo 32 capoverso 2. I sussidi coprono le spese amministrative e di personale sostenute dai consultori cantonali per il ritorno o dai terzi incaricati che svolgono la consulenza per il ritorno presso il centro della Confederazione.

Capoverso 2

I sussidi federali ai consultori cantonali per il ritorno sono retti dall’articolo 67 capoverso 3 OAsi 2. Se i compiti inerenti alla consulenza per il ritorno sono svolti dal consultorio per il ritorno del Cantone d’ubicazione del centro della Confederazione, ci si deve aspettare un aumento dei casi da trattare. L’articolo 68 capoverso 7 OAsi 2 prevede, in questo caso, la possibilità per il DFGP di adeguare conseguentemente gli importi forfettari di cui all’articolo 68 capoversi 3 e 4 OAsi 2.

Se la consulenza per il ritorno presso i centri della Confederazione è svolta da terzi incaricati, le indennità della Confederazione sono rette dall’articolo 68 OAsi 2 e sono definite in un contratto di prestazione.

Si rinuncia a definire i contributi federali nell’ordinanza. Durante le fasi di test, la consulenza per il ritorno va intensificata allo scopo di incoraggiare i ritorni volontari. Pertanto, la Confederzaione deve disporre di un certo margine di manovra per quanto riguarda l’importo dei contributi, così da poterli adeguare alla situazione.

Articolo 35 Aiuto finanziario supplementare

Capoverso 1

Durante le fasi di test, la Confederazione può concedere un aiuto finanziario supplementare nell’ambito dell’aiuto al ritorno secondo l’articolo 93 capoverso 1 lettera d LAsi. Diversamente dall’aiuto materiale supplementare secondo l’articolo 74 capoverso 3 OAsi 2, questo aiuto finanziario supplementare può essere corrisposto anche in caso di soggiorno inferiore a tre mesi. Con ciò, l’aiuto al ritorno subisce un cambiamento paradigmatico. I capoversi 3 e 4 dell’articolo 74 OAsi 2 sono formulati in modo da limitare l’aiuto materiale supplementare ai soli soggiorni superiori a tre mesi. Tuttavia, per gran parte delle domande d’asilo trattate nell’ambito delle fasi di test, la decisione sull’asilo è emanata entro termini molto brevi (p. es. entro al massimo 31 giorni in procedura celere [mass. 21 giorni di fase preparatoria e 10 giorni civili di procedura celere]). L’aiuto finanziario supplementare è un incentivo teso a incoraggiare una partenza rapida dopo la procedura celere.

Il nuovo sistema sarà testato durante le fasi di test. È prevista una valutazione dell’effetto reale che tale incentivo avrà sulla disponibilità a lasciare la Svizzera. Partenze più rapide consentono risparmi in termini di spese di soggiorno.