Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/154: Revisione urgente della legge sull'asilo: indagine conoscitiva sull'attuazione · 33 pagine
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Articolo 15 Fase preparatoria
Nell’ambito dell’ultima revisione della LAsi del 14 dicembre 2012, il Parlamento ha adottato una disposizione analoga (progetto 1, art. 26 LAsi). Entrerà verosimilmente in vigore il 1° gennaio 2014. L’attuazione delle fasi di test pr esuppone che tale disposizione sia già in vigore e sia stata adeguata ad hoc.
Capoverso 1
Il capoverso 1 corrisponde all’articolo 26 capoverso 1bisLAsi (progetto 1). La presentazione della domanda d’asilo e l’attribuzione alla fase di test inaugurano la nuova fase preparatoria, durante la quale sono svolti, subito dopo l’arrivo al centro della Confederazione, tutti gli accertamenti preliminari rilevanti per lo svolgimento della procedura d’asilo. La fase preparatoria serve anche a organizzare meglio la successiva audizione sui motivi d’asilo. Diversamente dall’articolo 26 capoverso 1bisLAsi (progetto 1), il presente capoverso precisa inoltre che nella procedura Dublino la fase preparatoria è più breve. Occorre avviare quanto prima la necessaria richiesta allo Stato Dublino competente. La decisione sull’asilo può intervenire solo una volta ottenuta risposta a tale richiesta (secondo la situazione iniziale, il tempo d’attesa può essere compreso tra due settimane e due mesi).
Capoverso 2
Durante la fase preparatoria occorre per esempio rilevare le generalità del richiedente; occorre inoltre verificarne l’identità, i mezzi di prova e i documenti di viaggio e di identità e svolgere accertamenti specifici. Sempre in questa fase sono svolti il rilevamento e il confronto dattiloscopico nelle pertinenti banche dati.
Non sono rilevate le impronte digitali dei richiedenti l’asilo minori di 14 anni accompagnati da un genitore (art. 6 dell’ordinanza 3 dell’11 agosto 199918 sull’asilo; OAsi 3). Non vi è rilevamento dattiloscopico nemmeno qualora le impronte digitali siano già state registrate in precedenza. Queste eccezioni sono contemplate nell’espressione «di norma» riferita al rilevamento dattiloscopico.
Durante la fase preparatoria possono inoltre essere effettuati ulteriori accertamenti utili a seconda della provenienza dei richiedenti. Si può per esempio stendere un elenco di domande riferite a un Paese specifico o raccogliere informazioni sull’identità o sull’itnierario del viaggio.
Capoverso 3
Durante la fase preparatoria occorre interrogare i richiedenti l’asilo sulla loro identità, sull’itinerario del viaggio e sommariamente sui motivi per cui hanno lasciato il loro Paese. Ciò corrisponde in linea di principio all’odierna audizione sulle generalità (art 26 cpv. 2 LAsi). Sempre durante la fase preparatoria, occorre procedere ai necessari chiarimenti specifici per i casi Dublino.
Diversamente dall’articolo 26 capoverso 2 LAsi non ancora vigente (progetto 1), per motivi redazionali la prima interrogazione è disciplinata nel capoverso 3.
Conformemente a quanto deciso dal Parlamento in merito all’articolo 25a LAsi (progetto 1, non ancora vigente), il capoverso 3 propone che durante la prima interrogazione nell’ambito delle fasi di test siano discusse con il richiedente anche le sue opportunità di essere accolto in Svizzera. Qualora, in seguito a questo colloquio, l’interessato ritiri la propria domanda, la stessa è stralciata senza formalità. In questo caso, l’allontanamento è disposto ed eseguito dal Cantone d’ubicazione del centro in cui è svolta la fase di test.
Capoverso 4
Il contenuto del capoverso 4 corrisponde in linea di principio all’articolo 26 capoverso 2bis LAsi (progetto 1, non ancora vigente). Nell’ambito delle fasi di test, l’eventuale richiesta di ammissione o riammissione di richiedenti l’asilo va presentata in ogni caso già durante la fase preparatoria allo Stato Dublino competente (non solo «di norma»). Il limite temporale obbliga l’UFM ad avviare senza indugio eventuali procedure Dublino.
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