Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/154: Revisione urgente della legge sull'asilo: indagine conoscitiva sull'attuazione · 33 pagine
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programmi può essere versato un assegno di motivazione. In linea di principio, le attività svolte devono rispondere a un interesse generale locale o regionale del Cantone o del Comune d’ubicazione del centro. Il finanziamento dei programmi d’occupazione da parte della Confederazione è limitato a un importo annuo massimo fissato nel preventivo. Al momento della stipula della convenzione relativa a un programma d’occupazione occorrerà perseguire un finanziamento da parte della Confederazione, del Cantone o del Comune per la realizzazione del programma.
L’ordinanza del DFGP subisce inoltre alcune modifiche formali che ne consentono l’applicazione ai centri speciali di cui all’articolo 26 capoverso 1bisLAsi e ai centri gestiti nell’ambito di fasi di test. Per il momento l’UFM non gestisce siffatti centri e, pertanto, non dispone di elementi sufficienti per emanare un pertinente regolamento interno. All’occorrenza, l’ordinanza del DFGP sarà pertanto adeguata in tal senso in seconda battuta.
2. Parte speciale
2.1 Commento alle singole disposizioni dell’ordinanza sulle fasi di test
Articolo 1 Scopo e campo di applicazione
Capoverso 1
Il campo d’applicazione dell’ordinanza abbraccia unicamente le procedure svolte nell’ambito delle fasi di test. I richiedenti esclusi dalla procedura di test soggiacciono alle disposizioni della LAsi e della LStr.
Capoverso 2
La base legale dell’ordinanza sulle fasi di test è stata adottata dal Parlamento, il 28 settembre 2012, nell’ambito della modifica urgente della LAsi. La legge è stata dichiarata urgente in virtù dell’articolo 165 capoverso 1 della Costituzione della Confederazione Svizzera del 18 aprile 199916 (Cost.) e sottostà a referendum facoltativo in virtù dell’articolo 141 capoverso 1 lettera b Cost. È entrata in vigore il 29 settembre 2012 con effetto fino al 28 settembre 2015. Conformemente all’articolo 112b capoverso 5 LAsi, la durata massima delle fasi di test è di due anni.
Il capoverso 2 tiene conto sia delle prescrizioni sulla durata delle fasi di test sia della validità della legge.
Articolo 2 Definizione
Per le fasi di test è introdotta la nuova nozione di «centro della Confederazione». La distinzione tra centro di procedura, d’attesa o di partenza è legata alle svariate funzioni dei centri (cfr. in merito i commenti ad art. 7).
Articolo 3 Presentazione della domanda d’asilo
È mantenuta la possibilità di presentare una domanda d’asilo, in virtù dell’articolo 19 LAsi, al posto di controllo di un aeroporto svizzero, all’atto dell’entrata in Svizzera presso un passaggio di frontiera aperto o in un centro di registrazione.
Articolo 4 Attribuzione al centro della Confederazione
Capoverso 1
Le persone che presentano una domanda d’asilo sono attribuite al centro della Confederazione, e quindi alle fasi di test, secondo il principio della scelta a caso. Questo principio può
16 RS 101