Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/154: Revisione urgente della legge sull'asilo: indagine conoscitiva sull'attuazione · 33 pagine
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razione a partire dai centri di registrazione e procedura esistenti, eventualmente completati da centri d’attesa, di partenza e soprattutto da centri speciali.
I membri del gruppo di lavoro Confederazione/Cantoni sono parimenti unanimi nell’affermare che una procedura d’asilo celere è equa e consona ai principi dello Stato di diritto soltanto se i richiedenti beneficiano di una tutela giurisdizionale professionale, gratuita e indipendente.
Per conseguire l’accelerazione perseguita occorre distinguere le seguenti tipologie di procedura d’asilo:
Procedura ordinaria (conformemente all’ordinanza sulle fasi di test: procedura celere)
Le domande d’asilo per le quali non occorrono ulteriori chiarimenti dopo l’audizione (p. es. safe countries) vanno trattate secondo uno scadenzario prestabilito (procedura cadenzata) nell’ambito di una procedura ordinaria celere (ca. il 20% delle domande d’asilo). In questo contesto possono essere emanate sia decisioni di non entrata nel merito sia decisioni materiali sull’asilo. Lo stesso vale per le domande d’asilo che verosimilmente sfoceranno nella concessione di un diritto di permanenza in Svizzera (concessione dell’asilo, ammissione provvisoria). Nel definire la tipologia di procedura da applicare qualora si prospetti l’emanazione di una decisione d’asilo positiva occorre considerare in particolare la prassi in materia d’asilo degli Stati dell’UE. La proporzione di domande d’asilo trattate in procedura ordinaria può pertanto variare in funzione della tipologia delle domande.
In linea di principio, le persone oggetto di una procedura ordinaria non sono attribuite ai Cantoni. Le decisioni emanate in procedura ordinaria crescono in giudicato entro 100 giorni, compresa l’esecuzione dell’eventuale allontanamento. I richiedenti l’asilo interessati sono alloggiati in centri della Confederazione per l’intera durata della procedura e dell’esecuzione dell’allontanamento.
Procedura ampliata (conformemente all’ordinanza sulle fasi di test: procedura al di fuori delle fasi di test)
La procedura ampliata (ca. il 40% dei casi) si applica segnatamente alle domande d’asilo per le quali non è possibile emanare una decisione immediatamente dopo l’audizione oppure nell’ambito della procedura di ricorso, giacché occorrono ulteriori chiarimenti. La procedura ampliata può essere applicata anche alle domande che verosimilmente sfoceranno nella concessione di un diritto di permanenza in Svizzera (ammissione provvisoria o concessione dell’asilo). Ciò vale in particolare per le domande d’asilo in provenienza da determinate regioni, il cui trattamento è temporaneamente sospeso perché non è possibile prevedere l’evoluzione della situazione nel futuro immediato (moratoria, definizione di priorità).
Qualora sia applicata la procedura ampliata, i richiedenti l’asilo sono attribuiti ai Cantoni per l’intera durata della procedura e dell’esecuzione dell’allontanamento. Le decisioni emanate nell’ambito della procedura ampliata crescono in giudicato entro un anno, compresa l’esecuzione dell’eventuale allontanamento.
Procedura Dublino
Anche i richiedenti l’asilo la cui domanda è trattata secondo la procedura Dublino (tuttora ca. il 40%) restano entro la competenza della Confederazione fino al momento della partenza. Non vi è attribuzione ai Cantoni. Se più tardi non è possibile proseguire la procedura Dublino, il caso è trattato nell’ambito di una procedura ordinaria o ampliata. Come già tuttora, la procedura Dublino non prevede audizioni, tuttavia è svolta un’interrogazione ed è concesso il diritto di essere sentiti. Prima di emanare la decisione sull’asilo occorre attendere la risposta dello Stato Dublino competente alla richiesta di riammissione.
Per quel che riguarda la ripartizione dei richiedenti l’asilo tra Confederazione (procedura ordinaria nel 20% ca. dei casi, procedura Dublino nel 40% ca. dei casi) e Cantoni (procedura ampliata nel 40% ca. dei casi), occorre considerare che in parte dei casi Dublino non sarà possibile ottenere la riammissione da parte di un altro Stato Dublino e che per una parte delle domande trattate in procedura ordinaria sarà, sì, possibile emanare rapidamente una de-