Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/154: Revisione urgente della legge sull'asilo: indagine conoscitiva sull'attuazione · 33 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 27Fedlex · Rapporto esplicativo
2.3 Commento alle singole disposizioni dell’OAsi 2
Titolo prima dell’articolo 41
Il capitolo 4 concernente gli «altri sussidi» è integrato da una nuova sezione relativa al contributo forfettario alle spese per la sicurezza. La sezione 1 vigente diventa la sezione 1bis.
Articolo 41 Spese per la sicurezza
Capoverso 1
Il contributo forfettario alle spese per la sicurezza è un sussidio versato dalla Confederazione ai Comuni e Cantoni d’ubicazione dei centri a copertura delle spese di sicurezza occasionate dall’esercizio dei centri della Confederazione. La concessione di questo sussidio non modifica le competenze in ambito di sicurezza. Resta segnatamente immutata la competenza per l’adozione di misure atte a garantire la sicurezza. L’aliquota annua per 100 posti in un centro di registrazione ammonta a 110 000 franchi. Per i centri speciali di cui all’articolo 26 capoverso 1bisLAsi, tale aliquota è raddoppiata (la medesima aliquota annua è versata per 50 posti in un centro speciale). L’aliquota annua di 110 000 franchi è definita in funzione del salario annuo medio di un agente di polizia.
Sotto il profilo del contributo forfettario alle spese per la sicurezza, i centri esterni di cui all’articolo 16a OAsi 1 sono equiparati ai centri di registrazione. I Cantoni d’ubicazione di queste strutture ricettive beneficiano perimenti di un contributo forfettario alle spese per la sicurezza.
Capoverso 2
Per motivi di economia amministrativa e per maggior prevedibilità, l’entità dell’indennizzo si fonda sulla capacità ricettiva globale dei centri di registrazione gestiti dalla Confederazione nonché dei centri esterni e dei centri speciali della stessa nei rispettivi Cantoni d’ubicazione. Se una struttura ricettiva della Confederazione non è disponibile sull’arco dell’intero anno civile (p. es. accantonamenti militari nei pressi dei centri di registrazione), l’indennizzo è corrisposto pro rata temporis. In questo modo si evitano, per quanto possibile, inutili maggiorazioni dei costi dovute all’inclusione di strutture ricettive non sfruttate nel computo del contributo forfettario alle spese per la sicurezza.
Il contributo forfettario alle spese per la sicurezza è versato annualmente, non appena sono note, a fine anno, le capacità messe a disposizione della Confederazione nelle strutture ricettive. Di norma il versamento avviene in concomitanza con il versamento delle somme forfettarie globali di cui agli articoli 23 e 27 OAsi 2 per il quarto trimestre.
Il contributo è versato ai Cantoni d’ubicazione, poiché spetta a questi ultimi distribuire sul proprio territorio i mezzi finanziari destinati alla sicurezza. Se i compiti in questo settore sono appannaggio dei Comuni, il Cantone trasferisce loro i mezzi necessari.
Capoverso 3
L’UFM adegua l’aliquota all’indice nazionale dei prezzi al consumo alla fine di ogni anno per l’anno civile seguente. L’importo annuo massimo del contributo forfettario è fissato nel preventivo.
Capoverso 4
Il contributo forfettario versato conformemente al capoverso 2 compensa tutte le spese di sicurezza dei Cantoni d’ubicazione rimborsabili secondo l’articolo 91 capoverso 2terLAsi.
Capoverso 5
Se la situazione sul piano della sicurezza cambia, la Confederazione deve poter verificare se i contributi forfettari corrisposti ai Cantoni rispondono ancora a un fabbisogno di copertura delle spese per la sicurezza occasionate dai centri di registrazione, dai centri speciali o dai