Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/154: Revisione urgente della legge sull'asilo: indagine conoscitiva sull'attuazione · 33 pagine

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della LAsi e della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA) inerenti al patrocinio gratuito (vedasi anche il commento ad art. 21 cpv. 1).

Capoverso 3

L’indennità copre anche le spese amministrative, ossia l’organizzazione e l’assegnazione della rappresentanza legale da parte del fornitore di servizi, nonché la traduzione indipendente. La traduzione indipendente tiene conto in maniera particolare dell’esigenza di una consulenza giuridica e di una rappresentanza legale indipendenti.

Capoverso 4

Il contratto di prestazione definisce l’importo dell’indennità forfettaria e le condizioni per la sua concessione. Per le fasi di test, si rinuncia a fissare l’indennità forfettaria in un’ordinanza. La tutela giurisdizionale completa finanziata dalla Confederazione è una novità nella procedura amministrativa, pertanto non esistono ancora valori indicativi. L’indennizzo della consulenza giuridica e della rappresentanza legale sono parimenti oggetto delle fasi di test. Deve continuare a sussistere la possibilità di adeguare le indennità in funzione delle esperienze maturate durante le fasi di test. Pertanto, è indispensabile una certa flessibilità. Per contenere le conseguenze finanziarie (cfr. in merito il punto 3 dedicato alle conseguenze finanziarie), la Confederazione darà la preferenza a soluzioni economiche. Nell’ambito del controllo qualitativo, occorre inoltre provvedere a che il rappresentante legale avvii una procedura di ricorso solo nei casi il cui esito favorevole non sembri a priori escluso.

Articolo 27 Autorizzazione d’esercitare un’attività lucrativa

Durante la permanenza in un centro della Confederazione, i richiedenti l’asilo non devono avere la possibilità di svolgere un’attività lucrativa. È importante che durante questo periodo si tengano a disposizione dell’UFM. Solo in tal modo è possibile accelerare effettivamente le procedure. I programmi d’occupazione esulano dal divieto di esercitare un’attività.

Anche il diritto vigente prevede un divieto di svolgere attività lucrativa durante tre mesi, divieto che, in caso di decisione negativa sull’asilo in prima istanza, può essere prorogato di altri tre mesi (art. 43 cpv. 1 LAsi).

Articolo 28 Decisione d’allontanamento

Capoverso 1

Un termine di partenza generale di sette giorni è adeguato, giacché le persone la cui domanda è oggetto di una procedura e di una decisione nell’ambito delle fasi di test si trovano in Svizzera da poco tempo.

Capoverso 2

Il capoverso 2 tiene conto di circostanze particolari. Una proroga adeguata del termine di partenza può essere giustificata, per esempio, dalla situazione familiare o da gravi problemi di salute.

Articolo 29 Competenza

Fintanto che le persone interessate si trovano in un centro della Confederazione, l’aiuto sociale è garantito dalla Confederazione per la durata della procedura. Le persone tenute a lasciare la Svizzera perché oggetto di una decisione passata in giudicato che nega loro l’asilo e dispone il loro allontanamento, sono escluse dall’aiuto sociale e beneficiano del soccorso d’emergenza in virtù dell’articolo 12 Cost. Per tutta la durata della permanenza in un centro della Confederazione, il sostegno, che si tratti dell’aiuto sociale o del soccorso d’emergenza, è versato dalla Confederazione. Unitamente al Cantone e ai terzi incaricati, la Confederazione garantisce che le persone interessate beneficino dell’assistenza medica di base. Ciò comprende la stipula e la gestione di un’assicurazione malattia. La Confederazione può incaricare terzi del versamento (dell’aiuto sociale o del soccorso d’emergenza) e

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RS 172.021