Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/154: Revisione urgente della legge sull'asilo: indagine conoscitiva sull'attuazione · 33 pagine
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già attraversato le principali fasi procedurali ma per i quali non è ancora stata emanata una decisione. Ciò si verifica segnatamente nell’ambito della procedura Dublino. I centri di partenza accolgono le persone oggetto di una decisione negativa sull’asilo in procinto di lasciare la Svizzera alla volta del loro Paese d’origine o di provenienza. Durante la permanenza nel centro di partenza queste persone sono oggetto di intensi preparativi in vista della partenza e beneficiano di regolari colloqui con i consultori per il ritorno.
Capoverso 2
Tutte le categorie di procedura iniziano con una fase preparatoria (cfr. art. 15) svolta in un centro di procedura. Le persone che, dopo la fase preparatoria, sono oggetto di una procedura celere, sono alloggiate in un centro di procedura per l’intera procedura di prima istanza e fino alla scadenza del termine di ricorso (cfr. lett. a).
Dopo la fase preparatoria, le persone oggetto di una procedura Dublino possono essere alloggiate in un centro d’attesa (lett. b). giacché, nell’ambito della procedura Dublino, praticamente tutte le fasi procedurali rilevanti che richiedono la presenza dei richiedenti l’asilo sono svolte sin dalla fase preparatoria. In seguito non è pertanto più necessario che gli interessati permangano nel centro di procedura. Peraltro, i termini di risposta inerenti alla procedura Dublino possono raggiungere i due mesi.
Le persone la cui domanda d’asilo non può essere trattata né in procedura celere né in procedura Dublino sono attribuite ai Cantoni (lett. c)
Capoverso 3
Vedasi commento ad capoverso 2, secondo paragrafo.
Capoverso 4
Le persone oggetto di una decisione negativa sull’asilo emanata nell’ambito delle fasi di test e per le quali è stata ordinata l’esecuzione dell’allontanamento possono essere alloggiate, dopo la scadenza del termine di ricorso, presso un centro di partenza. L’obiettivo è che queste persone beneficino degli intensi preparativi alla partenza prodigati in siffatti centri e siano incoraggiate a lasciare volontariamente la Svizzera.
Capoverso 5
I centri della Confederazione sono organizzati segnatamente in funzione della disponibilità di luoghi e locali adatti. Occorre flessibilità, in particolare per le fasi di test.
Capoversi 6 e 7
La durata complessiva del soggiorno nei centri della Confederazione è di massimo 140 giorni. Non occorre necessariamente esaurire la durata massima. Si pensi, per esempio, ai casi di concessione di un diritto di soggiorno (concessione dell’asilo o ammissione provvisoria) o di esecuzione rapida dell’allontanamento dal centro della Confederazione.
Tuttavia, dev’essere possibile attribuire i richiedenti a un Cantone prima dello scadere della durata massima anche qualora sia chiaro a priori che non sarà possibile eseguire la partenza entro i termini previsti. Al proposito, la fase di test sarà l’occasione di maturare preziose esperienze in quest’ambito.
La durata massima del soggiorno può essere prolungata adeguatamente, per esempio qualora l’esecuzione dell’allontanamento sia imminente. Durante le fasi di test, la ripartizione fra i Cantoni e l’attribuzione agli stessi sono rette dagli articoli 13 e 14.
Articolo 8 Funzionamento dei centri
Capoverso 1
La possibilità di demandare a terzi compiti per garantire il funzionamento dei centri di registrazione e procedura è tuttora sancita a livello di ordinanza (cfr. art. 17 OAsi 1). Tuttavia, per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, è stata precisata direttamente nella legge in occasione dell’ultima revisione della LAsi, adottata il 14 dicembre 2012 dal Parlamento (progetto 1). La nuova disposizione entrerà tuttavia in vigore verosimilmente soltanto il 1° gennaio 2014, per cui è ripresa nell’avamprogett o di ordinanza.