Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/154: Revisione urgente della legge sull'asilo: indagine conoscitiva sull'attuazione · 33 pagine

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Capoverso 2

Il campo d’applicazione dell’ordinanza del DFGP sulla gestione degli alloggi della Confederazione nel settore dell’asilo abbraccia i centri di registrazione e i centri esterni gestiti dalla Confederazione come anche gli alloggi presso gli aeroporti internazionali.

L’esercizio dei centri della Confederazione può pertanto essere codificato in tale ordinanza, ma può anche essere oggetto di un’ordinanza speciale. L’esercizio di questi centri non è ancora stato descritto in un assetto definitivo; in particolare, è tributario della disponibilità di luoghi e locali adatti. Il varo delle pertinenti disposizioni seguirà pertanto in seconda battuta da parte del DFGP.

Articolo 9 Recapito

Capoverso 1

L’articolo 12 capoverso 1 LAsi disciplina le notificazioni o comunicazioni ai richiedenti l’asilo. Nell’ambito delle fasi di test, i richiedenti l’asilo devono essere alloggiati in centri della Confederazione. Pertanto è superfluo un recapito postale, cui supplisce la consegna personale contro sottoscrizione di una conferma scritta di ricezione.

Capoverso 2

Per il buon funzionamento della procedura d’asilo, il fornitore di servizi che garantisce la consulenza giuridica e la rappresentanza legale dev’essere presente al centro della Confederazione. Incombe al fornitore di servizi provvedere a che il rappresentante legale assegnato al richiedente l’asilo ottenga senza indugio tutte le notificazioni e comunicazioni. Il rappresentante legale assegnato al richiedente l’asilo non si trova in permanenza presso il centro della Confederazione. Pertanto, occorrebbe recapitargli per posta le notificazioni o comunicazioni che lo interessano. Ciò rallenterebbe le procedure in maniera non trascurabile a causa del termine di deposito di sette giorni presso gli uffici postali previsto dalla legge. Grazie alla consegna al fornitore di servizi è invece garantito che il rappresentante legale ottenga senza indugio le notificazioni o cumunicazioni che lo concernono, il che evita inutili rallentamenti procedurali (in merito all’assetto della consulenza giuridica e della rappresentanza legale, vedasi art. 21 segg.).

Articolo 10 Notificazione delle decisioni

Capoverso 1

Conformemente all’assetto per la consulenza giuridica e la rappresentanza legale, il fornitore di servizi assegna al richiedente l’asilo un rappresentante legale (art. 21 segg.). Il fornitore di servizi è costantemente rappresentato presso il centro. Pertanto, è possibile notificare una decisione senza indugio e in qualsiasi momento. Ne consegue che le decisioni sull’asilo e le decisioni di altra natura sono considerate notificate non appena l’UFM le ha notificate al fornitore di servizi. Spetta poi al fornitore di servizi o al rappresentante legale informare senza indugio il richiedente l’asilo dell’avvenuta notificazione.

Capoverso 2

Se i richiedenti l’asilo si fanno rappresentare da un procuratore da essi designato, le decisioni sono notificate direttamente ai richiedenti, giacché il recapito postale rallenterebbe la procedura (cfr. commento ad art. 9 cpv. 2).

Articolo 11 Lingua della procedura

Capoverso 1

Le persone la cui domanda d’asilo è trattata nell’ambito delle fasi di test beneficiano di una tutela giurisdizionale completa. In questo contesto appare pertanto lecito redigere gli atti e emanare le decisioni unicamente nella lingua ufficiale del Cantone d’ubicazione. Ciò concorre alla celerità procedurale.