Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/154: Revisione urgente della legge sull'asilo: indagine conoscitiva sull'attuazione · 33 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 24Fedlex · Rapporto esplicativo
Articolo 10 Procedura presso la rappresentanza svizzera all’estero
Abrogato
L’abrogazione deriva dall’abbandono della possibilità di presentare una domanda d’asilo dall’estero (abrogazione degli art. 20, 52 cpv. 2 e 68 cpv. 3 LAsi). L’articolo 10, secondo il suo tenore del 12 dicembre 2008, resta tuttavia applicabile alle domande d’asilo presentate all’estero prima del 29 settembre 2012 (vedasi anche la disposizione finale della presente modifica).
Articolo 16bis Assegnazione e soggiorno in un centro specifico
Capoverso 1
L’esercizio di un centro speciale era già possibile, in applicazione dell’articolo 28 LAsi, secondo il diritto vigente prima della modifica urgente del 28 settembre 2012. La predetta disposizione conferisce all’UFM e alle autorità cantonali la competenza di assegnare un luogo di soggiorno e un alloggio collettivo ai richiedenti l’asilo. Il nuovo articolo 26 capoverso 1bis LAsi relativo ai centri speciali non fa che sancire tale possibilità a livello di legge per una data categoria di richiedenti l’asilo.
Se il suo comportamento lo giustifica, il richiedente può vedersi assegnare un altro luogo di soggiorno, in cui sarà alloggiato e beneficerà della necessaria assistenza e in cui saranno svolte le successive fasi della procedura d’asilo. L’assistenza fornita in un centro speciale differisce da quella tuttora proposta dalla Confederazione nei centri di registrazione. I richiedenti l’asilo residenti in un centro speciale beneficiano, in linea di principio, esclusivamente di un’assistenza sotto forma di prestazioni in natura. L’assegnazione a un siffatto centro costituisce una misura organizzativa impugnabile soltanto mediante un ricorso contro la decisione finale. Trattasi pertanto di una decisione incidentale ai sensi dell’articolo 107 capoverso 1, prima frase, LAsi. La libertà di movimento del richiedente l’asilo è limitata soltanto in caso di assegnazione di un luogo di soggiorno e di divieto di accedere a un dato territorio secondo l’articolo 74 LStr. Trattasi di una misura coercitiva impugnabile dinanzi a un’autorità giudiziaria cantonale (art. 74 cpv. 3 LStr).
Nel decidere il trasferimento in un centro speciale, l’UFM tiene conto del principio di proporzionalità. Bisogna, pertanto, che la permanenza dell’interessato presso il centro di registrazione non sia più indicata (p. es. in caso di minaccia per altre persone o di propositi ingiuriosi o violenti). L’UFM tiene parimenti conto del principio dell’unità familiare e separa i membri di una stessa famiglia (padre, madre e figli) soltanto in casi gravi, in particolare qualora le circostanze consentano di concludere che i vincoli familiari sono sospesi a causa del comportamento dell’interessato (p. es. in caso di minaccia o aggressione nei confronti di un membro della famiglia) oppure qualora un interesse pubblico preponderante giustifichi la separazione, facendola prevalere sul mantenimento dell’unità familiare.
La forma potestativa del capoverso 1 rammenta che il trasferimento non è automatico qualora sia soddisfatta una delle condizioni necessarie indicate ai capoversi 2 e 3 (richiedenti che compromettono la sicurezza e l’ordine pubblici o che con il loro comportamento disturbano considerevolmente l’esercizio regolare dei centri di registrazione).
L’esercizio di un centro speciale non è limitato nel tempo e non soggiace a condizioni particolari, salvo se si tratta di infrastrutture ed edifici della Confederazione ai sensi dell’articolo 26a LAsi.
Capoverso 2
La sicurezza e l’ordine pubblici (lett. c) costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia: l’ordine pubblico comprende l’insieme della nozione di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone. La sicurezza pubblica significa