Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 33 pagine

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Sezione 5: Obblighi di notifica e di conservazione per le aziende

Art. 16 Obbligo di notifica

Questa disposizione corrisponde all’articolo 16 capoverso 3 OITE. Quale novità anche l’arrivo di sperma, ovuli ed embrioni della specie suina dovrà essere notificato al veterinario cantonale.

Art. 17 Obbligo di conservazione

L’articolo 17 disciplina l’obbligo di conservazione dei certificati sanitari per le aziende (finora art. 3 cpv. 3 OITE).

Sezione 6: Responsabilità per le partite e i documenti

Art. 18

Il principio relativo alla responsabilità per le partite e i documenti corrisponde

all’articolo 3 capoverso 1 OITE.

Capitolo 3: Transito

Art. 19 Condizioni

Finora, le condizioni per il transito di animali e prodotti animali da Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia non erano esplicitamente disciplinate. Fondamentalmente valgono le condizioni di importazione del Paese di destinazione (cpv. 1). In considerazione del rischio di introduzione di malattie e dei conseguenti pericoli per

l’essere umano e gli animali, al transito di animali e di prodotti animali, in determinati casi, si applicano le stesse condizioni come per l’importazione. Si tratta dei casi seguenti: se le partite sono trasportate per via aerea nel territorio di importazione e transitano attraverso il territorio di importazione con un altro mezzo di trasporto e se le partite sono fatte transitare per via terrestre attraverso il territorio di importazione (cpv. 2). In questi casi, il capoverso 3 elenca le condizioni di importazione che si applicano al transito.

Art. 20 Responsabilità per le partite e i documenti

In base alla nuova struttura dell’ordinanza, si fissano le responsabilità per le partite e i documenti in modo indipendente per il transito (finora art. 3 cpv. 1 OITE).