Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 33 pagine

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Art. 25 Deposito doganale e deposito franco doganale

Lʼarticolo sui depositi doganali e sui depositi franchi doganali corrisponde allʼarticolo 20 capoverso 1 OITPA. Viene riconosciuto anche un controllo veterinario di confine completo effettuato dalle autorità di controllo di uno Stato membro dellʼUE,

dellʼIslanda o della Norvegia. I capoversi 2 e 3 della disposizione vengono spostati, conformemente alla nuova struttura, nel capitolo sul transito.

Sezione 7: Proseguimento del trasporto fino a destinazione

Art. 26 Proseguimento del trasporto per via diretta

Questa disposizione corrisponde agli articoli 10 e 11 capoverso 2 OITE e allʼarticolo 8 OITA. In merito ai prodotti animali, si tratta di un adeguamento al diritto dellʼUE finalizzato a garantire la rintracciabilità completa dei prodotti animali.

Art. 27 Documenti di accompagnamento

Lʼarticolo 27 stabilisce che i documenti di accompagnamento devono essere acclusi alla partita fino allʼazienda di destinazione indicata sul DVCE, la quale è tenuta a conservarli; il DVCE nel formato originale, i certificati sanitari in copia. Lʼoriginale del certificato sanitario resta presso il posto dʼispezione frontaliero. Si tratta di un ulteriore elemento per garantire la rintracciabilità in adeguamento al diritto dellʼUE, ed è una prassi già adottata attualmente. Questa norma corrisponde sostanzialmente agli articoli 3 capoverso 3 OITE, 25 capoverso 6 OITPA e 19 capoverso 6 OITA. Nel momento in cui sono immessi in libera pratica, gli animali da allevamento devono essere accompagnati da un certificato di ascendenza secondo le disposizioni del diritto agricolo. Questo requisito è identico allʼarticolo 12 OITA.

Art. 28 Identificazione degli animali

Lʼarticolo 28 disciplina lʼidentificazione degli animali nellʼazienda di destinazione e nella quarantena e coincide pienamente con lʼarticolo 11 OITA.

Art. 29 Obblighi di notifica delle aziende

Lʼart 29 disciplina, da un lato, gli obblighi di notifica delle aziende di destinazione per i prodotti animali soggetti a oneri particolari (finora art. 9 cpv. 4 e 5 OITPA), dallʼaltro gli obblighi di notifica delle aziende in caso di importazione di animali ad unghia fessa, gallinacei, palmipedi e struzioniformi (finora art. 9 cpv. 2 OITA) e, ora, di importazione di sperma, ovuli ed embrioni della specie suina.

Art. 30 Oneri supplementari per la carne bovina ai sensi dellʼarticolo 8

Lʼarticolo 30 disciplina, in riferimento a determinate carni bovine provenienti da Stati che non vietano lʼuso di ormoni per accrescere le prestazioni degli animali, la fornitura di parti e sezioni e la trasformazione in preparati e prodotti a base di carne.

Lʼarticolo 30 ricalca lʼarticolo 11 capoversi 4‒7 OITPA.