Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 33 pagine
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che per i permessi senza controllo veterinario di confine, la Confederazione beneficerà di introiti aggiuntivi nell’ordine di 10 000 franchi (250 permessi per 40 franchi).
Le modifiche all’ordinanza prevedono l’introduzione di una tassa di 120 franchi sulle decisioni che comportano il respingimento, la trasformazione o la confisca delle partite. Questa tassa copre da un lato i costi amministrativi inerenti alle decisioni, e
dall’altro in parte le spese addizionali dovute al controllo di partite non conformi. Ogni anno si emettono circa 200 decisioni: la Confederazione potrà quindi contare su entrate supplementari annue attorno a 25 000 franchi, ma permangono comunque costi non coperti relativi al controllo veterinario di confine di circa 2 000 000 di franchi all’anno. Un aumento generale di questa tassa (copertura totale dei costi) non è considerato opportuno per motivi di mercato (i controlli negli aeroporti svizzeri sono in concorrenza diretta con quelli effettuati negli aeroporti dei Paesi limitrofi). Per questo motivo, già nel 2007 il Consiglio federale ha volutamente deciso di rinunciare a riscuotere tasse di controllo che superino l’importo mimino fissato dall’UE e quindi a una copertura totale dei costi legati al controllo. Lo scopo ora è di proseguire in questa direzione.
2. Cantoni
D’ora in poi il Cantone di BS assumerà il ruolo di autorità di contatto per le notifiche della dogana concernenti le partite importate per via navale sul Reno non conformi alle condizioni d’importazione. Nella pratica già oggi il Cantone di BS ha adottato le relative misure (art. 46 cpv. 2 OITE); finora veniva però informato dall’USAV e non dalla dogana. Questa modifica non implica di conseguenza spese addizionali per il Cantone di BS.
Inoltre per i Cantoni la modifica non determina un maggiore fabbisogno immediato di risorse finanziarie e umane.
3. Imprese che prestano servizi di sdoganamento
Per la presentazione di animali vivi al servizio veterinario di confine, le imprese che prestano servizi di sdoganamento dovranno in futuro disporre di guardiani di animali formati. Ciò comporta oneri supplementari per le aziende non ancora dotate di personale adeguatamente qualificato, anche se va tenuto conto del fatto che varie imprese che prestano servizi di sdoganamento già oggi si avvalgono di manodopera che soddisfa i requisiti. Le imprese hanno ad ogni modo la possibilità di ricorrere a personale esterno per questo tipo di controlli notificati in anticipo.
Per il resto, la modifica dell’ordinanza riguarda soprattutto la sua struttura interna e non determina un maggiore fabbisogno immediato di risorse finanziarie e umane.
OITE-UE
La modifica dell’ordinanza riguarda soprattutto la sua struttura interna e non determina un maggiore fabbisogno immediato di risorse finanziarie e umane.