Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 33 pagine

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applicabili (cpv. 2). Se non sono disponibili tali disposizioni armonizzate in virtù del capoverso 3 l’USAV ha la facoltà di prevedere condizioni di importazioni proprie.

Art. 5 Documenti di accompagnamento

Tali disposizioni disciplinano i documenti di accompagnamento da allegare a una partita (certificato sanitario, documenti commerciali). L’articolo 5 corrisponde sostanzialmente agli articoli 15 e 19 OITE. Per le derrate alimentari di origine animale o contenenti una parte di derrate alimentari di origine animale che sono importate nel traffico turistico e sono destinate esclusivamente al consumo privato non sono necessari certificati sanitari e documenti commerciali (finora art. 19 OITE). Il DFI fissa inoltre quali garanzie supplementari relative allo stato di salute di determinati animali devono essere fornite.

Art. 6 Permessi

Fondamentalmente per l’importazione di animali e prodotti animali dagli Stati membri dell’UE, dall’Islanda e dalla Norvegia non sono necessari permessi. Le eccezioni sono disciplinate dal’articolo 6. La disposizione corrisponde all’articolo 14 OITE.

L’approvazione da parte del Paese di provenienza per il rilascio di un’autorizzazione di importazione di sottoprodotti di origine animale non è più una condizione, visto che per l’esportazione dal Paese di provenienza è necessaria prima di tutto

l’autorizzazione del Paese di destinazione (v. art. 23).

Art. 7 Pascolo transfontaliero

Questa disposizione corrisponde all’articolo 17 OITE.

Sezione 2: Registrazione e notifica preventiva

Art. 8 Registrazione

Tale disposizione corrisponde quasi completamente agli articoli 6 e 7 OITE, anche se, in base alla nuova struttura e alla rispettiva suddivisione delle disposizioni in «traffico con Paesi terzi» e «traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia» sono stati elencati solo gli interessati dal traffico con gli Stati membri dell’UE,

l’Islanda e la Norvegia. Ai sensi della nuova struttura nell’OITE-UE, le disposizioni che riguardano i Paesi terzi sono disciplinate nel capitolo riguardante le importazioni o nel capitolo riguardante le esportazioni. Le disposizioni concernenti le autorità sono state spostate nel capitolo sulle organizzazioni di esecuzione per TRACES. Quale novità è stato integrato l’obbligo di registrazione per le aziende di destinazione in base alle disposizioni dell’UE. Inoltre, viene introdotto esplicitamente l’obbligo di comunicare i cambiamenti di indirizzo senza indugio alle autorità competenti (cpv. 2).

Art. 9 Notifica preventiva

Questa disposizione corrisponde all’articolo 16 capoverso 1 OITE. Quale novità occorre notificare preventivamente semi, ovuli ed embrioni della specie suina al veterinario cantonale, siccome anche per questi prodotti - come per gli animali a unghia fessa, i gallinacei, i palmipedi e gli struzioniformi - esiste il pericolo che senza misure di sicurezza sul luogo di destinazione vi sia un elevato rischio d’introduzione di epizoozie.