Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 33 pagine

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Sezione 2: Obblighi di notifica alle autorità

Art. 76 Notificazioni in caso di rilascio di importazioni di prodotti animali soggetti a oneri particolari

Per la rintracciabilità dei prodotti animali (art. 7) si applicano oneri particolari.

Lʼazienda di destinazione deve disporre, da un lato, di unʼautorizzazione cantonale (art. 7 ) e, dallʼaltro, lʼarticolo 76 disciplina gli obblighi di notifica del servizio veterinario di confine delle autorità cantonali competenti. Lʼarticolo 76 corrisponde allʼarticolo 8 capoversi 4 e 5 OITPA.

Art. 77 Notificazioni in caso di transito di prodotti animali soggetti a oneri particolari

Per la rintracciabilità di partite in transito verso gli Stati membri dellʼUE, lʼIslanda e la Norvegia, sottoposte in Svizzera a un controllo veterinario di confine completo, il servizio veterinario di confine ha un obbligo di notifica nei confronti dellʼautorità di controllo competente del Paese di destinazione. Lʼarticolo 77 ricalca lʼarticolo 8 capoverso 4 lettera a OITPA.

Art. 78 Notificazioni e pubblicazioni delle aziende autorizzate per le impor-

tazioni soggette a oneri particolari

Le autorità cantonali devono notificare allʼUSAV le aziende e le installazioni autorizzate a importare prodotti animali soggetti a oneri particolari. LʼUSAV pubblica un elenco di queste aziende. Lʼarticolo 78 corrisponde allʼarticolo 9 capoversi 2 e 3 OI-TPA.

Art. 79 Notificazioni in caso di transito attraverso gli Stati membri dellʼUE, lʼIslanda o la Norvegia a destinazione di Paesi terzi

Questa norma disciplina le notificazioni per le partite provenienti da Paesi terzi in transito verso altri Paesi terzi attraverso gli Stati membri dellʼUE, lʼIslanda o la Norvegia. Lʼarticolo 79 accorpa gli articoli 21 OITA e 29 OITPA.

Art. 80 Notificazioni in caso di transito diretto verso Paesi terzi

Lʼarticolo 80 disciplina le notificazioni del servizio veterinario di confine a un posto dʼispezione frontaliero di uno Stato membro dellʼUE, dellʼIslanda o della Norvegia in caso di transito Paese terzo - UE - Svizzera - Paese terzo. La disposizione corrisponde allʼarticolo 21 capoverso 4 OITA.

Sezione 3: Misure al di fuori dei controlli del servizio veterinario di confine

Art. 81 Misure relative al traffico per via navale sul Reno o per gli aeropor-

ti privi di un posto dʼispezione frontaliero autorizzato

Anche in caso di importazione per via navale sul Reno, lʼAmministrazione doganale, in conformità al principio per cui le importazioni di partite soggette in Svizzera a un controllo veterinario di confine al di fuori di un posto dʼispezione frontaliero autorizzato sono di competenza cantonale, avvisa direttamente il Cantone, che dispone le ul-