Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 33 pagine
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Capitolo 2: Importazione
Sezione 1: Condizioni
Art. 4 Principio
Lʼarticolo 4 coincide con lʼarticolo 9 OITE, lʼarticolo 7 OITA e lʼarticolo 10 OITPA. Animali e prodotti animali devono soddisfare le condizioni dʼimportazione armonizzate dellʼUE ed essere accompagnati dai certificati sanitari richiesti. Il DFI designa gli atti normativi determinanti dellʼUE e stabilisce quali garanzie supplementari debbano essere fornite in relazione allo stato sanitario di determinati animali.
Per animali e prodotti animali non soggetti a condizioni dʼimportazione armonizzate, lʼUE esige dagli Stati membri lʼadozione di misure atte a scongiurare rischi maggiori derivanti dagli animali importati. In questa prospettiva, il capoverso 3 attribuisce allʼUSAV, sulla base di unʼanalisi dei rischi, la facoltà di imporre condizioni
dʼimportazione e, se necessario, certificati sanitari specifici. A tale scopo possono rendersi necessarie ispezioni degli animali o dei prodotti animali nel Paese di provenienza.
Art. 5 Condizioni di importazione in caso di prescrizione di quarantena
Lʼarticolo 5 ricalca lʼarticolo 10 capoverso 4 OITA. Se per lʼimportazione viene prescritta una quarantena, la stazione di quarantena deve essere autorizzata dal veterinario cantonale.
Art. 6 Animali soggetti a oneri particolari
Lʼarticolo 6 riprende le disposizioni dellʼarticolo 20 OITA. La disposizione in vigore finora viene ridotta a quanto risulta necessario nella prassi (ossia, le specie animali indicate esplicitamente per scopi specifici). Questi animali possono essere trasportati soltanto in aziende autorizzate dalle autorità cantonali competenti.
Art. 7 Prodotti animali soggetti a oneri particolari
Lʼarticolo 7 corrisponde agli articoli 8 capoverso 1 e 9 capoverso 1 OITPA. Il DFI definisce i prodotti animali soggetti a oneri particolari conformemente alle condizioni dʼimportazione armonizzate dellʼUE. Sono considerate inoltre importazioni soggette a oneri particolari: la reimportazione (art. 10) e i prodotti animali che sono stati trasportati nellʼazienda di destinazione per essere sottoposti al controllo dellʼigiene e
allʼanalisi di sostanze estranee nella selvaggina (art. 31). I prodotti animali soggetti a oneri particolari possono essere trasportati soltanto in aziende autorizzate dalle autorità cantonali competenti. In ossequio alla nuova struttura dellʼordinanza, le restanti disposizioni circa gli obblighi di notifica delle aziende (art. 29) figurano ora nelle disposizioni sui controlli (art. 55, 76 e 77).
Art. 8 Condizioni eccezionali per lʼimportazione di determinate varietà di
carne bovina da Stati che non vietano lʼuso di ormoni per accrescere le presta-
zioni degli animali
Le disposizioni in materia, finora oggetto di un unico articolo molto lungo (art. 11 OI-TPA), per una migliore leggibilità sono state suddivise in più articoli e ripartite conformemente alla nuova struttura dellʼordinanza. Il divieto di esportazione verso gli