Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 33 pagine

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teriori misure nel rispetto delle condizioni di sicurezza. Per il resto, questa norma ricalca in larga misura lʼarticolo 20a OITE, completato con lʼimportazione in aeroporti privi di un posto dʼispezione frontaliero autorizzato. Pertanto, in generale, le partite trasportate per via navale sul Reno o in aeroporti privi di un posto dʼispezione frontaliero autorizzato, che non soddisfano le condizioni dʼimportazione, sono di competenza delle autorità cantonali (vedi anche art. 46 cpv. 2 OITE).

Art. 82 Misure nel traffico turistico e nel traffico postale

Per quanto concerne la confisca delle partite importate nel traffico turistico da parte degli uffici doganali, lʼarticolo 82 riprende le disposizioni previgenti (art. 27 OITPA). Il capoverso 2 disciplina ex novo la procedura per le partite importate tramite servizi di posta e di corriere che, pur essendo destinate a privati, non soddisfano le condizioni per lʼimportazione nel traffico turistico finalizzata al consumo privato secondo

lʼarticolo 12 in combinato disposto con lʼarticolo 13. Queste partite devono essere presentate – come del resto anche tutte le altre partite secondo la presente ordinanza – al servizio veterinario di confine, che decide le misure da adottare. Di conseguenza, ai servizi di posta e di corriere incombe la responsabilità di trasmettere le partite non conformi allʼarticolo 13 al servizio veterinario di confine secondo la procedura ordinaria.

Art. 83 Eliminazione delle derrate alimentari provenienti dalla ristorazione di bordo

Questa norma corrisponde allʼarticolo 13 OITPA senza però il capoverso 2, dato che le competenze esecutive dei Cantoni sono disciplinate direttamente nellʼarticolo 45 dellʼordinanza concernente lʼeliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OE-SA10).

Art. 84 Misure in caso di importazione, transito o esportazione illegali

Questa disposizione disciplina la procedura, le competenze e le misure da adottare qualora vengano individuate partite possibilmente non conformi alle condizioni di importazione, transito ed esportazione (finora art. 46 cpv. 2‒4 OITE). Qualora si tratti di prodotti importati illegalmente viene ora sancito che, in ogni caso, ne deve essere disposta lʼeliminazione. Questo è dovuto a un necessario adeguamento al diritto dellʼUE.

Sezione 4: Quarantena e sorveglianza veterinaria ufficiale

Art. 85 Quarantena

Lʼarticolo 85 disciplina la quarantena così come prevista nelle condizioni

dʼimportazione. Lʼarticolo 85 coincide con lʼarticolo 10 OITA. Ora viene indicata,

allʼinterno di una disposizione separata, la possibilità di ordinare una sorveglianza veterinaria ufficiale.

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RS 916.441.22