Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 33 pagine
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Art. 23a Comunicazione di dati
In ossequio alla legislazione sulla protezione degli animali, i Cantoni o il servizio veterinario di confine sono tenuti a prendere provvedimenti se vengono riscontrate lacune durante i trasporti internazionali di animali. Ciò vale anche per la fase di preparazione del decollo o per il transito, cioè nei casi in cui il detentore degli animali non è direttamente reperibile. Per poter fatturare i costi dovuti alle misure adottate in caso di lacune ed eventualmente denunciare penalmente i responsabili, è indispensabile conoscere i loro dati di contatto. Con questa aggiunta, si intende creare la base legale per obbligare le società di trasporto a comunicare i dati relativi ai detentori.
6. Ordinanza sulle tasse dellʼUSAV Art. 17a
Nellʼarticolo 17a, i rimandi allʼOITA e allʼOITPA sono sostituiti dal rimando alla presente ordinanza.
Art. 17b Disposizione di misure in caso di partite non conformi
Allo stato attuale, i costi dei controlli veterinari di confine sono coperti solo in parte dalle relative tasse, soprattutto in caso di contestazione delle partite.
Ora, quanto meno nel caso di partite contestate, le spese addizionali risultanti dovranno essere interamente pagate in forma di disposizioni soggette a pagamento. I costi sono a carico dellʼimportatore o della persona soggetta allʼobbligo di dichiarazione, perché tali spese supplementari sarebbero state evitabili se lʼimportatore o la persona soggetta allʼobbligo di dichiarazione avessero agito in modo previdente.
Art. 18 cpv.1bis
Per il rilascio di permessi di importazione secondo lʼarticolo 11 OITE-PT verrà ora percepita una tassa che ne copre interamente i costi. Mentre per i permessi che comportano un controllo veterinario di confine tutti i costi di rilascio possono essere coperti dalla tassa riscossa in occasione del suddetto controllo, i beneficiari di permessi senza controllo veterinario di confine sono stati finora esentati dal pagamento. Con la modifica dellʼordinanza, un simile permesso sarà dʼora in poi soggetto a una tassa di 40 franchi che copre interamente i costi, eliminando così la precedente discrepanza.
Art. 112 Entrata in vigore
Il personale delle imprese che prestano servizi di sdoganamento deve soddisfare i requisiti relativi alla formazione entro il 1° giugno 2017.