Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 33 pagine
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Art. 40 Disposizioni di transito supplementari
Conformemente alla nuova struttura dellʼOITE-PT, il transito non viene disciplinato insieme allʼimportazione. Al transito viene infatti dedicato un capitolo a parte, che tuttavia non contiene ripetizioni bensì rimandi alle disposizioni corrispondenti in materia di importazione. Di conseguenza, sono oggetto di particolari disposizioni soltanto i punti in deroga alle condizioni di importazione.
Lʼarticolo 40 disciplina di conseguenza che, per il transito, si applicano per analogia alcune disposizioni valide per lʼimportazione: ad esempio, circa lʼobbligo di controllo di confine, la registrazione e notificazione preventiva, lʼidentificazione e i certificati sanitari, il trasporto, la presentazione ai controlli veterinari di confine, i documenti di accompagnamento nel proseguimento del trasporto nonché i doveri delle persone coinvolte.
Art. 41 Notificazione preventiva
Lʼarticolo 41 disciplina la notificazione preventiva di partite e stabilisce che, in caso di transito, la responsabilità di tale notificazione incombe alla persona soggetta
allʼobbligo di dichiarazione (cpv. 1). Per il transito diretto verso Paesi terzi, ai sensi del capoverso 2, il DVCE non deve essere compilato; lʼUSAV stabilisce le modalità con cui in questi casi deve essere effettuata la notificazione preventiva. Il capoverso 3 disciplina la notificazione preventiva in caso di trasbordo in un altro aeromobile e ricalca integralmente gli articoli 17 capoverso 4 e 18 capoverso 2 OITPA nonché gli articoli 13 capoverso 1bise 14 capoverso 2 OITA.
Art. 42 Trasbordo in aeroporto
Lʼarticolo 42 disciplina la procedura in caso di trasbordo di animali e prodotti animali in un altro aeromobile. Gli animali e i prodotti animali che non lasciano lʼaeromobile e i prodotti animali trasbordati entro 12 ore non devono essere condotti presso il servizio veterinario di confine per il controllo. Se il tempo di trasbordo supera un determinato numero di ore (12 e 48 ore), è necessario darne notifica al servizio veterinario di confine. Gli animali che lasciano lʼaeromobile devono essere immediatamente condotti presso il servizio veterinario di confine per il controllo. Lʼarticolo 42 coincide sostanzialmente con gli articoli 17 capoversi 4‒7 e 18 capoversi 4‒6 OITPA nonché con gli articoli 13 capoverso 3 e 14 capoverso 5 OITA.
Art. 43 Depositi doganali, depositi franchi doganali nonché operatori che forniscono direttamente i prodotti di approvvigionamento ai mezzi di trasporto marittimo
Lʼarticolo coincide con lʼarticolo 20 capoversi 2‒3 OITPA.
Art. 44 Proseguimento del trasporto
Questa norma disciplina il proseguimento del trasporto via terra attraverso Stati membri dellʼUE a destinazione di Paesi terzi (finora art. 18 cpv. 7 OITPA). Essa ricalca il proseguimento del trasporto per via diretta in caso di importazione (art. 26).