Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 33 pagine
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Capitolo 5: Controlli e misure
Art. 29 Controllo dell’importazione e del transito
Fondamentalmente per l’importazione e il transito di animali e prodotti animali provenienti dagli Stati membri dell’UE, dall’Islanda e dalla Norvegia non sono effettuati controlli. Al capoverso 1 è tuttavia esplicitato in modo generale che l’Amministrazione delle dogane può effettuare controlli a campione dei documenti di accompagnamento. Inoltre, l’Amministrazione delle dogane verifica sempre i certificati sanitari per gli animali a unghia fessa, i gallinacei, i palmipedi e gli struzioniformi Se i certificati sanitari o i documenti commerciali mancano o non sono completi, l’ufficio doganale lo notifica all’autorità cantonale competente, ovvero all’autorità del Cantone in cui è stata riscontrata la carenza. Per il resto, la disposizione corrisponde all’articolo 18 OITE.
Art. 30 Sorveglianza veterinaria ufficiale
Questa disposizione corrisponde all’articolo 16 capoverso 2 OITE. La novità consiste nel fatto che anche per i suini in cui sono impiegati sperma, ovuli ed embrioni provenienti dall’estero, può essere ordinata una sorveglianza veterinaria ufficiale. L’USAV emette direttive tecniche sulla necessità e sullo svolgimento delle sorveglianze veterinarie ufficiali.
Art. 31 Misure in caso di importazione, transito ed esportazione illegali
Questa disposizione corrisponde all’articolo 46 capoversi 2–4 OITE.
Capitolo 6: Organizzazione dell’esecuzione di TRACES
Art. 32 Registrazione
L’articolo 32 e seguenti contengono le disposizioni relative alle autorità per quanto concerne TRACES. All’articolo 32 sono elencate le autorità che devono essere registrate nel sistema informatico TRACES (finora art. 6 OITE).
Art. 33 Accesso
L’articolo 33 fissa le autorità che hanno accesso a TRACES e corrisponde all’articolo 7 OITE.
Art. 34 Obblighi delle autorità cantonali
Questa disposizione corrisponde all’articolo 6 capoverso 2 OITE. Quale novità, gli organi cantonali incaricati della gestione di TRACES sono tenuti a seguire regolarmente dei corsi di aggiornamento.
Art. 35 Coordinamento
L’articolo 35 corrisponde sostanzialmente all’articolo 5 capoverso 2 OITE. Tuttavia è redatto in modo ancora più generale. Inoltre l’USAV ha ora il compito di coordinare la collaborazione con e tra le autorità cantonali competenti per quanto concerne TRA-CES.