Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 33 pagine
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lʼimmagazzinamento in aeroporto, non viene rispettato il livello di temperatura indicato nel certificato sanitario.
Art. 69 Misure in caso di partite non conformi
Lʼarticolo 69 elenca le misure che il servizio veterinario di confine deve adottare.
Lʼarticolo 69 coincide con lʼarticolo 41 OITE.
Art. 70 Sequestro
Tale disposizione corrisponde agli articoli 31 OITPA e 23 OITA. Il capoverso 2 sancisce la responsabilità dellʼimportatore in caso di partite importate sequestrate, e della persona soggetta allʼobbligo di dichiarazione in caso di partite in transito.
Art. 71 Respingimento
Il capoverso 1 ricalca gli articoli 32 OITPA e 24 OITA. Quale novità, il capoverso 3 stabilisce che un respingimento in uno Stato diverso da quello di provenienza è consentito qualora lʼautorità competente di questo Stato, presa conoscenza del motivo del respingimento, fornisca il suo assenso e lʼimportatore sia in grado di provarlo con un documento rilasciato dalla stessa autorità. Tale disposizione è in conformità alle direttive internazionali (CODEX Alimentarius, CAC/GL 25-197, paragrafo 5.19).
Art. 72 Trasformazione
Lʼarticolo 72 coincide sostanzialmente con lʼarticolo 33 OITPA. Non è più consentita una trasformazione dei prodotti animali allo scopo di riutilizzarli quali derrate alimentari e mangimi per animali; questo è dovuto a un necessario adeguamento al diritto dellʼUE.
Art. 73 Confisca
Questa disposizione riassume gli articoli 34 capoverso 1 OITPA e 25 capoverso 1 OITA. Le disposizioni previgenti in merito allʼuccisione di bestiame da macello sono state stralciate, poiché non è consentito importare animali da reddito attraverso i posti dʼispezione frontalieri svizzeri e di conseguenza è impossibile che il servizio veterinario di confine applichi una simile misura. Dʼora in poi è compito del servizio veterinario di confine eliminare le partite secondo le prescrizioni, e non più della persona soggetta allʼobbligo di dichiarazione, poiché si tratta di materiale potenzialmente pericoloso che non dovrebbe entrare in contatto con questʼultima.
Art. 74 Misure immediate
Per evitare eventuali danni ad altre partite, il servizio veterinario di confine ordina misure immediate. Questa disposizione corrisponde agli articoli 30 capoverso 2 OITPA e 22 capoverso 2 OITA.
Art. 75 Ulteriori misure
Il servizio veterinario di confine può ordinare ulteriori misure, come la pulizia e la disinfezione di mezzi di trasporto, impianti, installazioni e apparecchiature. Può inoltre ordinare il divieto di caricamento su mezzi di trasporto inadatti. Lʼarticolo 75 ricalca lʼarticolo 36 capoverso 7 OITE.