Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 33 pagine
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Art. 107 Notificazione di infrazioni
Lʼarticolo 107 corrisponde allʼarticolo 47 OITE e disciplina la notificazione di infrazioni, appurate dai veterinari di confine o dai veterinari ufficiali nei Cantoni, allʼautorità competente per il perseguimento penale.
Art. 108 Perseguimento penale
Lʼarticolo 108 disciplina le competenze per il perseguimento penale. La disposizione corrisponde allʼarticolo 48 OITE. Se contemporaneamente non sussiste una violazione della legge sulle dogane o della legge sullʼIVA, la competenza - analogamente a quanto avviene per lʼadozione di misure - spetta al servizio veterinario di confine o al Cantone. Il capoverso 3 sancisce la competenza dei Cantoni in caso di esportazioni illegali.
Capitolo 10: Disposizioni finali
Art. 109 Esecuzione
Lʼarticolo 109 coincide con lʼarticolo 49 OITE.
Art. 110 Adeguamenti delle norme tecniche
Lʼarticolo 110 consente al DFI di delegare determinate competenze normative che gli sono state assegnate allʼUSAV.
Art. 111 Abrogazione e modifica di altri atti normativi
Abrogazione:
Sono abrogate lʼOITE, lʼOITPA e lʼOITA.
Modifica di altri atti normativi:
1. Ordinanza sugli emolumenti dellʼUFAM
Viene stralciato un rimando già ora obsoleto.
2.‒4. Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti dʼuso, ordinanza concer-
nente la macellazione e il controllo delle carni, ordinanza sulle epizoozie
I rimandi allʼOITE sono sostituiti da quelli alla nuova ordinanza.
5. Ordinanza concernente lʼimportazione, il transito e lʼesportazione di animali da compagnia Art. 1 cpv. 2
Il rimando allʼOITE e allʼOITA è sostituito da quello alla presente ordinanza.