Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 33 pagine

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Sezione 3: documenti di accompagnamento

Art. 10 Certificati sanitari

Il termine «certificato» è sostituito in tutta l’ordinanza con il termine più preciso «certificato sanitario». Il capoverso 1 corrisponde all’articolo 15 capoverso 1 OITE, i capoversi 2 e 3 corrispondoono all’articolo 4 capoverso 1 e 2 OITE. I requisiti formali dei certificati sanitari sono ora fissati dal DFI e non più definiti nell’allegato dell’ordinanza del Consiglio federale.

Art. 11 Documenti commerciali

L’articolo 11 disciplina i requisiti posti ai documenti commerciali che accompagnano una partita quando non è previsto un certificato sanitario. I documenti commerciali, come i certificati sanitari, devono corrispondere alle disposizioni del diritto UE. Se le normative UE non prevedono requisiti, i documenti commerciali devono contenere almeno le indicazioni previste nella presente disposizione. Questa disposizione corrisponde all’articolo 15 capoverso 4 OITE.

Art. 12 Modelli

In base a questa disposizione l’USAV è tenuto a pubblicare in Internet i modelli necessari per preparare i certificati sanitari e i documenti commerciali richiesti (finora art. 15 cpv. 2 OITE).

Art. 13 Presentazione dei documenti di controllo

Secondo l’articolo 29 capoverso 1, l’Amministrazione delle dogane può eseguire controlli a campione dei documenti di accompagnamento. Le persone soggette

all’obbligo di dichiarazione devono pertanto garantire che in tal caso i documenti di accompagnamento siano disponibili per l’ufficio doganale. Le persone soggette all’obbligo di dichiarazione devono inoltre garantire di presentare in ogni caso

all’ufficio doganale i certificati sanitari richiesti per animali a unghia fessa, gallinacei, palmipedi e struzioniformi (finora art. 3 cpv. 2 OITE). In virtù dell’articolo 29 capoverso 2, questi animali sono sempre soggetti a controlli.

Sezione 4: Trasporto

Art. 14 Igiene

La disposizione contiene fondamentalmente i requisiti di polizia sanitaria relativi ai mezzi di trasporto e alla distruzione di materiale di imballaggio, strame o fieno.

L’articolo corrisponde agli articoli 8 e 12 OITE.

Art. 15 Ulteriore trasporto fino al luogo di destinazione

In base a questa disposizione, tutti gli animali e i prodotti animali devono essere portati direttamente all’azienda di destinazione. Gli animali non possono essere trasbordati e determinati animali non possono essere accompagnati da altri animali (finora art. 10 e 11 cpv 2 OITE).