Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 33 pagine
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Capitolo 7: Tasse
Art. 36 Riscossione delle tasse da parte dell’USAV
L’articolo 36 corrisponde all’articolo 43 OITE, solo che contiene le indicazioni relative alle tasse determinanti nel traffico con gli Stati membri dell’UE, l’Islanda e la Norvegia.
Art. 37 Riscossione delle tasse da parte dei Cantoni
Questa disposizione disciplina la riscossione delle tasse da parte dei Cantoni e corrisponde all’articolo 43 capoversi 1bise 4.
Capitolo 8: Disposizioni procedurali
Art. 38 Decisioni e rimedi giuridici
L’articolo 38 corrisponde agli articoli 44 e 45 OITE.
Art. 39 Notifica delle violazioni
L’articolo 39 disciplina la notifica delle violazioni alle autorità incaricate del perseguimento penale. La disposizione corrisponde all’articolo 47 OITE.
Art. 40 Perseguimento penale
Questa disposizione corrisponde all’articolo 46 capoverso 5 e all’articolo 48 capoverso 2 OITE. Quale novità, il capoverso 3 rimanda alla competenza dei Cantoni in caso di esportazioni illegali.
Capitolo 9: Disposizioni finali
Art. 41 Esecuzione
L’articolo 41 corrisponde all’articolo 49 OITE.
Art. 42 Adeguamento delle prescrizioni tecniche
Secondo l’articolo 42, l’USAV è autorizzato ad adeguare singole prescrizioni tecniche di importanza secondaria delle prescrizioni e delle norme valide in considerazione delle condizioni d’importazione di cui all’articolo 4 capoverso 2 (art. 53a cpv. 2 LFE).
Art. 43 Entrata in vigore
L’articolo 43 definisce l’entrata in vigore.