Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 33 pagine

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Stati membri dellʼUE, lʼIslanda e la Norvegia non rientra nel campo di applicazione della presente ordinanza e viene ora integrato nella OITE-UE. Lʼarticolo 8 stabilisce i requisiti di importazione per il caso in cui la partita non sia accompagnata da alcun certificato sanitario riconosciuto dallʼUE. Le partite importate in Svizzera devono quindi essere accompagnate o da un certificato sanitario UE (carne non trattata con ormoni) o da un certificato sanitario svizzero (carne potenzialmente trattata con ormoni). Quale novità, il DFI stabilisce il testo della riserva dʼimpiego. La dichiarazione prima della consegna e la trasformazione sono descritte nella sezione sul proseguimento del trasporto fino a destinazione come oneri supplementari.

Art. 9 Dichiarazione di carne bovina ai sensi dellʼarticolo 8

Lʼarticolo 9 disciplina la dichiarazione di carne bovina ai sensi dellʼarticolo 8 durante lʼimportazione. Lʼarticolo coincide con lʼarticolo 11 capoverso 3 OITPA.

Art. 10 Reimportazione delle partite respinte

Tale disposizione, che ricalca lʼarticolo 12 OITPA, disciplina la reimportazione delle partite respinte e coincide sostanzialmente con lʼarticolo 12 OITPA. Nella lettera a si descrive in modo leggermente più preciso in quali condizioni è ammessa una reimportazione.

Art. 11 Campioni commerciali e campioni da analizzare

Questa norma sui campioni commerciali e sui campioni di analizzare coincide con lʼarticolo 14 OITPA. Per il rilascio di un permesso per una partita esente dal controllo veterinario di confine in base allo stesso permesso, viene ora riscossa una tassa di 40 franchi (vedi modifica allʼordinanza sulle tasse dellʼUSAV6). Nel caso delle partite che rimangono soggette al controllo veterinario di confine, questo importo è incluso nella tassa per il controllo veterinario di confine (88 franchi, vedi art. 18 cpv. 2

dellʼordinanza sulle tasse dellʼUSAV).

Art. 12 Importazione nel traffico turistico per il consumo privato

Questa disposizione corrisponde in larga misura allʼarticolo 15 OITPA. Per una maggiore comprensibilità è stata introdotta la precisazione «per il consumo privato» (vedi anche art. 5b cpv. 2 dellʼordinanza previgente sui controlli OITE7). Il DFI stabilisce le condizioni per lʼimportazione nel traffico turistico di tali prodotti animali.

Art. 13 Partite trasportate per posta e per corriere destinate a privati

Questa norma concernente le partite trasportate per posta e per corriere destinate a privati coincide con lʼarticolo 16 OITPA. Si applicano per analogia le disposizioni relative allʼimportazione nel traffico turistico per il consumo privato.

6

RS 916.472

7

RS 916.443.106