Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 33 pagine
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Capitolo 4: Esportazione
Art. 21 Principio
Per l’esportazione verso gli Stati membri dell’UE, l’Islanda e la Norvegia valgono sostanzialmente gli stessi requisiti come per l’importazione. Le rispettive condizioni di importazione applicabili sono elencate nel capoverso 1. Valgono inoltre gli eventuali requisiti di polizia sanitaria del Paese di destinazione. Tuttavia, per l’esportazione non sono effettuati controlli.
Art. 22 Uova da cova
L’articolo 22 corrisponde all’articolo 24 OITE.
Art. 23 Sottoprodotti di origine animale: permesso
Fondamentalmente, per l’esportazione non sono necessarie autorizzazioni.
Un’eccezione è però costituita dall’esportazione di sottoprodotti di origine animale. L’articolo 23 corrisponde all’articolo 25 capoversi 1-3 OITE.
Art. 24 Sottoprodotti di origine animale: documenti di accompagnamento
Nell’articolo 24 sono contenute le condizioni poste ai documenti di accompagnamento necessari per l’esportazione di sottoprodotti di origine animale.
Art. 25 Sottoprodotti di origine animale: eliminazione
Tale disposizione contiene i rimandi ad altri atti normativi applicabili per quanto concerne l’eliminazione di sottoprodotti di origine animale. L’articolo 25 corrisponde all’articolo 25 capoverso 5 OITE.
Art. 26 Carne bovina proveniente da Stati che non vietano l’uso di ormoni per accrescere le prestazioni
L’importazione e il transito di carne bovina proveniente da Stati che non vietano l’uso di ormoni per accrescere le prestazioni è disciplinato nell’OITE-PT. Se la carne di questo tipo è importata senza un certificato sanitario riconosciuto dall’UE, è assolutamente vietato esportarla verso gli Stati membri dell’UE.
Art. 27 Registrazione
L’articolo 27 equivale all’articolo 8 e disciplina la registrazione delle esportazioni in TRACES.
Art. 28 Responsabilità per le partite e i documenti
In base alla nuova struttura dell’ordinanza, si fissano le responsabilità per le partite e i documenti in modo indipendente anche per l’esportazione (finora art. 3 cpv. 3 OI-TE).