Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 33 pagine
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partite di animali non conformi alle condizioni dʼimportazione e quindi evitare agli animali disagi inutili in caso di respingimento.
Lʼagevolazione finora concessa nellʼarticolo 25 capoverso 2 OITPA, ossia lʼesonero dalla notificazione preventiva in forma elettronica per i pesci destinati al consumo privato, decade. Essa era stata introdotta in quanto, con lʼadeguamento alle norme dellʼUE, dallʼ1.1.2009 non era più consentita lʼimportazione nel traffico turistico di pesci pescati personalmente senza controllo veterinario di confine, e poiché si riteneva che la notificazione elettronica, relativa alla rimanente possibilità di importazione di partite commerciali, avrebbe comportato una formazione e dunque un notevole dispendio di risorse. Nel frattempo lʼUE (e in seguito anche la Svizzera) ha adottato nuove disposizioni relative allʼimportazione nel traffico turistico, con cui è stata introdotta una soglia di esenzione dai controlli veterinari di confine pari a 20 kg di pesce per persona. La differenza rispetto ai 30 kg indicati nellʼarticolo 25 capoverso 2 OI-TPA è modesta e di nessuna rilevanza concreta (negli ultimi 3 anni è stata importata una sola partita con un DVCE compilato in forma cartacea). Per questo motivo si può rinunciare in futuro a tale agevolazione.
Art. 18 Notificazione preventiva presso le autorità cantonali competenti
Questa norma corrisponde allʼarticolo 9 capoverso 1 OITA. Come per le importazioni dallʼUE, lʼIslanda e la Norvegia, dʼora in poi vige lʼobbligo di notificare al veterinario cantonale anche lʼarrivo di partite di sperma, ovuli ed embrioni, dato che pure questi prodotti, analogamente agli animali ad unghia fessa, ai gallinacei, ai palmipedi e agli struzioniformi, comportano un elevato rischio di introduzione di epizoozie se non vengono adottate misure di sicurezza nel luogo di destinazione.
Sezione 4: Identificazione e certificati sanitari
Art. 19 Identificazione dellʼimballaggio più esterno delle partite
Questa norma costituisce un necessario adeguamento al diritto dellʼUE imposto nellʼambito dellʼAccordo. Nel regolamento (CE) n. 853/20048 vengono fissate le direttive minime per lʼidentificazione degli imballaggi più esterni delle derrate alimentari di origine animale (Paese di origine e azienda di provenienza). Il DFI designa gli atti normativi determinanti dellʼUE.
Art. 20 Certificati sanitari
In tutta lʼordinanza, il termine «certificato» viene sostituito con la denominazione più precisa di «certificato sanitario». I capoversi 1 e 2 coincidono con lʼarticolo 4 capoverso 1 e 2 OITE. I requisiti formali dei certificati sanitari non sono più descritti nellʼallegato dellʼordinanza, ma vengono ora stabiliti dal DFI.
8 Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; GU L 139 del 30.4.2004.