Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 33 pagine
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ed evitare che questʼultimo adotti restrizioni commerciali a causa di singole partite non conformi ai requisiti richiesti, ciò che potrebbe ripercuotersi negativamente sulle esportazioni in generale.
I trattati riguardanti condizioni e certificati in materia di salute degli animali e igiene delle derrate alimentari validi per lʼesportazione di animali e prodotti animali verso Paesi terzi corrispondono per contenuto a tali certificati di esportazione. Pertanto, per la loro natura tecnica sono da classificarsi come trattati internazionali di portata limitata. Con questa disposizione, lʼUSAV ottiene le competenze per concludere in modo autonomo i rispondenti trattati (art. 48a cpv. 1 seconda riga in combinato disposto con lʼart. 7a cpv. 2 lett. d LOGA).
Art. 51 Firma dei certificati sanitari stranieri da parte delle autorità canto-
nali
Lʼautorità cantonale competente firma i certificati sanitari stranieri qualora essi corrispondano a un modello di cui allʼarticolo 50 e sia garantito lʼadempimento di tutti i requisiti menzionati nel certificato sanitario. Se il certificato sanitario non corrisponde a un modello già rilasciato dallʼUSAV, lʼautorità cantonale competente sottoporrà detto certificato allʼUSAV per approvazione e dunque per la redazione di un nuovo modello.
Art. 52 Riconoscimento delle aziende esportatrici da parte delle autorità cantonali
Lʼarticolo 52 disciplina il riconoscimento delle aziende quali aziende esportatrici. La disposizione corrisponde allʼarticolo 27 OITE.
Art. 53 Condizioni particolari per lʼesportazione di sottoprodotti di origine animale
Questo articolo riprende le disposizioni relative allʼesportazione di sottoprodotti animali verso Paesi terzi contenute nellʼarticolo 32 in combinato disposto con lʼarticolo 25 OITE.
Art. 54 Disposizioni particolari per i dispositivi medici
Lʼarticolo 54 corrisponde appieno allʼarticolo 31 OITE.
Capitolo 5: Controlli
Sezione 1: Svolgimento
Art. 55 Ufficio doganale
Il capoverso 1 ricalca integralmente lʼarticolo 37 capoverso 1 OITE. Lʼarticolo 37 capoverso 2 OITE è stato inserito nel capitolo «Organizzazione esecutiva».
Il capoverso 2 disciplina il rilascio di prodotti animali soggetti a oneri particolari (finora art. 8 cpv. 2 OITPA). Lʼazienda di destinazione deve attestare presso lʼautorità cantonale competente lʼarrivo della partita entro tre giorni lavorativi dal rilascio della stessa da parte del posto dʼispezione frontaliero in Svizzera (art. 29 cpv. 1). Nel caso di partite contenenti animali a unghia fessa, gallinacei, palmipedi e struzioniformi già