Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 33 pagine

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Art. 100 Obblighi delle autorità cantonali

Questa norma corrisponde allʼarticolo 6 capoverso 2 OITE. Dʼora in poi vige lʼobbligo per gli uffici cantonali incaricati della gestione di TRACES di frequentare regolarmente i corsi di aggiornamento dellʼUSAV.

Art. 101 Coordinamento

Lʼarticolo 101 riprende sostanzialmente lʼarticolo 5 capoverso 2 OITE, ma è formulato in maniera più generica. AllʼUSAV è inoltre stato attribuito il nuovo compito di coordinare la collaborazione con e tra le autorità cantonali competenti in merito a TRACES.

Capitolo 8: Tasse e costi

Art. 102 Tasse e costi relativi allʼimportazione

Lʼarticolo 102 corrisponde allʼarticolo 43 OITE, per quanto la disposizione sia ora strutturata diversamente e suddivisa in quattro articoli. Inoltre, figurano in questa disposizione anche le tasse e i costi menzionati in svariate altre norme. In linea di principio, le tasse sono strutturate in modo tale da coprire interamente i costi.

Art. 103 Tasse e costi relativi al transito

Le tasse e i costi relativi al transito sono ora disciplinati in un articolo a parte. Si chiarisce che tasse e costi relativi alle importazioni sono a carico dellʼimportatore, mentre quelli relativi alle partite in transito gravano sulla persona soggetta allʼobbligo di dichiarazione. In linea di principio, le tasse sono strutturate in modo tale da coprire interamente i costi.

Art. 104 Tasse e costi relativi allʼesportazione

Anche le tasse e i costi relativi allʼesportazione si trovano ora allʼinterno di una disposizione a parte. In linea di principio, le tasse sono strutturate in modo tale da coprire interamente i costi.

Art. 105 Riscossione da parte dei Cantoni

Lʼarticolo 105 disciplina separatamente la riscossione da parte dei Cantoni e coincide con lʼarticolo 43 capoverso 4 OITE.

Capitolo 9: Disposizioni procedurali

Art. 106 Decisioni e mezzi di ricorso

Lʼarticolo 106 ricalca gli articoli 44 e 45 OITE.