Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 33 pagine
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Art. 100 Obblighi delle autorità cantonali
Questa norma corrisponde allʼarticolo 6 capoverso 2 OITE. Dʼora in poi vige lʼobbligo per gli uffici cantonali incaricati della gestione di TRACES di frequentare regolarmente i corsi di aggiornamento dellʼUSAV.
Art. 101 Coordinamento
Lʼarticolo 101 riprende sostanzialmente lʼarticolo 5 capoverso 2 OITE, ma è formulato in maniera più generica. AllʼUSAV è inoltre stato attribuito il nuovo compito di coordinare la collaborazione con e tra le autorità cantonali competenti in merito a TRACES.
Capitolo 8: Tasse e costi
Art. 102 Tasse e costi relativi allʼimportazione
Lʼarticolo 102 corrisponde allʼarticolo 43 OITE, per quanto la disposizione sia ora strutturata diversamente e suddivisa in quattro articoli. Inoltre, figurano in questa disposizione anche le tasse e i costi menzionati in svariate altre norme. In linea di principio, le tasse sono strutturate in modo tale da coprire interamente i costi.
Art. 103 Tasse e costi relativi al transito
Le tasse e i costi relativi al transito sono ora disciplinati in un articolo a parte. Si chiarisce che tasse e costi relativi alle importazioni sono a carico dellʼimportatore, mentre quelli relativi alle partite in transito gravano sulla persona soggetta allʼobbligo di dichiarazione. In linea di principio, le tasse sono strutturate in modo tale da coprire interamente i costi.
Art. 104 Tasse e costi relativi allʼesportazione
Anche le tasse e i costi relativi allʼesportazione si trovano ora allʼinterno di una disposizione a parte. In linea di principio, le tasse sono strutturate in modo tale da coprire interamente i costi.
Art. 105 Riscossione da parte dei Cantoni
Lʼarticolo 105 disciplina separatamente la riscossione da parte dei Cantoni e coincide con lʼarticolo 43 capoverso 4 OITE.
Capitolo 9: Disposizioni procedurali
Art. 106 Decisioni e mezzi di ricorso
Lʼarticolo 106 ricalca gli articoli 44 e 45 OITE.