Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 33 pagine

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3 Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia (OITE-UE)

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

In base alla nuova strutturazione degli atti normativi nell’ambito importazione, transito ed esportazione di animali e prodotti animali (vedi situazione iniziale), nella presente ordinanza è fissato il campo di applicazione nel transito con gli Stati membri dell’UE, l’Islanda e la Norvegia. L’ordinanza disciplina l’importazione e il transito di animali e prodotti animali provenienti da Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia, nonché l’esportazione di animali e prodotti animali verso tali Stati.

Art. 2 Diritto applicabile

Nell’articolo 2 si fa riferimento ai testi normativi applicabili. Per il resto, questa disposizione corrisponde all’articolo 1 capoversi 2 e 3 OITE. Nel traffico con l’Islanda, fondamentalmente si applica la presente ordinanza, ad eccezione dei pesci vivi, lo sperma animale, gli ovuli e gli embrioni. Il commercio di tali animali e prodotti animali non è parte integrante dell’accordo veterinario tra l’UE e l’Islanda. Pertanto questo commercio è disciplinato dall’OITE Paesi terzi.

Art. 3 Definizioni

Sono sostanzialmente state riprese le definizioni delle ordinanze esistenti. Tuttavia vi sono adeguamenti minimi al diritto UE e sono state fornite definizioni finora mancanti (azienda di destinazione, importatore). Quale altro cambiamento, i prodotti animali non sono più definiti nel campo di applicazione ma fanno parte delle definizioni. La definizione del termine TRACES è ora integrata nella disposizione relativa alle definizioni e non più nelle disposizioni specifiche relative a TRACES. Altre definizioni dell’OITE non sono più state riprese siccome non necessitano di spiegazioni o sono definite direttamente nelle disposizioni materiali. Per quanto riguarda gli animali e i prodotti animali interessati non ci sono modifiche. Nella versione tedesca il termine «Eier» è stato sostituito con «Eizellen» (nelle versioni italiana e francese delle ordinanze, attualmente è già usato l’equivalente del termine «Eizellen»).

Capitolo 2: Importazione

Sezione 1: Condizioni

Art. 4 Principio

A livello materiale, l’articolo 4 corrisponde agli articoli 9 e 13 OITE. Le importazioni di animali e prodotti animali devono corrispondere alle disposizioni armonizzate dell’UE relative al traffico intracomunitario (cpv. 1). Il DFI definisce quali sono gli atti normativi