Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 33 pagine
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2 Ordinanza concernente lʼimportazione, il transito e lʼesportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT)
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e campo di applicazione
In ossequio al principio stabilito per il riordinamento degli atti normativi in materia di importazione, transito ed esportazione di animali e prodotti animali (vedi Situazione iniziale), il campo di applicazione stabilito per questʼordinanza è il traffico con Paesi terzi. Lʼordinanza disciplina lʼimportazione e il transito di animali e prodotti animali da Paesi terzi e lʼesportazione di animali e prodotti animali verso Paesi terzi. Limitatamente ai pesci vivi, allo sperma animale, agli ovuli e agli embrioni, lʼIslanda è considerata un Paese terzo, poiché il commercio di tali animali e prodotti animali non è parte integrante dellʼAccordo veterinario tra lʼUE e lʼIslanda. Di conseguenza, i relativi scambi rientrano nel dominio di questʼordinanza.
Lʼeccezione costituita dalle derrate alimentari destinate alla ristorazione di bordo degli aeromobili operanti nel traffico internazionale, finora sancita dallʼ 3 capoverso 4 OITPA, è stata ora inserita direttamente nel campo di applicazione dellʼordinanza.
Art. 2 Diritto applicabile
Nellʼarticolo 2 si rimanda agli altri atti normativi applicabili (finora art. 1 cpv. 2 OITE, art. 3 OITPA e art. 3 OITA).
Art. 3 Definizioni
In linea di principio sono state riprese le definizioni delle ordinanze previgenti, con lʼaggiunta di alcuni termini finora mancanti («importatore », «azienda di destinazione») e adattamenti di lieve portata al diritto dellʼUE. I prodotti animali ora non sono più descritti nel campo di applicazione, ma vengono anchʼessi inseriti come definizione. Alcune definizioni dellʼOITE sono state tralasciate in quanto intuitive o chiarite nelle disposizioni materiali. La spiegazione del termine TRACES, invece, non figura più allʼinterno delle disposizioni relative a questo sistema informatico, ma è ora inserita nelle definizioni. Per quanto concerne le categorie di animali e prodotti animali,
non vi sono modifiche. Nella versione tedesca, il termine «Eier» (letteralmente «uova», ma anche «ovuli») è stato sostituito da «Eizellen», ovvero «ovuli», espressione più pertinente già utilizzata nelle versioni italiana e francese delle ordinanze previgenti.