Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 33 pagine

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Sezione 5: Trasporto

Art. 21 Igiene

Questo articolo elenca i requisiti fondamentali di polizia sanitaria inerenti allʼigiene dei mezzi di trasporto e allo smaltimento di materiali dʼimballaggio e strame. Esso accorpa gli articoli 8 e 12 OITE.

Art. 22 Temperature

Dʼora in poi si richiede che i livelli di temperatura indicati nel certificato sanitario (temperatura ambiente, refrigerazione, congelazione) vengano rispettati per tutta la durata del trasporto. Lʼunica eccezione ammessa è la refrigerazione durante il trasporto di partite per le quali il certificato sanitario prevede una «temperatura ambiente».

Sezione 6: Controllo, custodia doganale, deposito doganale e deposito franco doganale

Art. 23 Presentazione al controllo veterinario di confine

Questa disposizione, che ricalca lʼarticolo 21 OITPA e lʼarticolo 15 OITA, sancisce i principi per la presentazione ai controlli veterinari di confine in caso di importazione diretta. Viene stabilito che la persona soggetta allʼobbligo di dichiarazione, immediatamente dopo lʼatterraggio, deve trasferire la partita nei locali del servizio veterinario di confine, a cui vanno consegnati i necessari documenti di accompagnamento. Il capoverso 3 dispone che tali controlli siano effettuati esclusivamente durante gli orari di apertura stabiliti. È compito degli importatori pianificare i voli in modo tale da non superare i tempi di trasporto per animali vivi prescritti dalla IATA. Le compagnie aeree devono invece tenere conto del tempo necessario per il controllo veterinario di confine in caso di prosecuzione del volo (art. 37). Qualora dovessero giungere in ritardo, gli animali e i prodotti animali devono essere trasferiti negli appositi locali dellʼUSAV, dove rimangono fino al giorno lavorativo successivo. Per le partite nel traffico postale, lʼUSAV può, in casi motivati, secondo il capoverso 4, autorizzare una procedura particolare che preveda di non trasferire immediatamente dopo

lʼatterraggio i prodotti animali nei locali del posto di ispezione frontaliero, e di non consegnare immediatamente i documenti di accompagnamento. Questa eccezione si applica in luogo della disposizione sulle partite trasportate per posta nellʼambito del servizio universale (art. 7 OITPA). Per le partite trasportate per posta, la disposizione disciplinata oggi tramite accordo viene sostituita da unʼautorizzazione corrispondente, mantenendo pertanto lo status quo.

Art. 24 Partite sotto custodia dellʼufficio doganale

Tale norma è pressoché identica allʼarticolo 28 OITPA. Qui viene descritta la procedura in caso di partite per le quali il controllo veterinario di confine è già stato effettuato e che pertanto sarebbero pronte per essere immesse in libera pratica, le quali tuttavia, a causa di direttive doganali, rimangono sotto custodia dellʼufficio doganale.