Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 33 pagine
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Art. 45 Documenti di accompagnamento
In caso di transito verso un Paese terzo, il DVCE e i certificati sanitari devono accompagnare la partita fino al confine esterno dellʼUE. Solo in caso di transito diretto verso un Paese terzo non è necessario accludere il DVCE in accompagnamento.
Lʼarticolo 45 corrisponde allʼarticolo 25 capoverso 7 (finora art. 19 cpv. 7 OITA).
Art. 46 Uscita dal territorio dʼimportazione
I prodotti animali provenienti da Paesi terzi che transitano per via diretta nel territorio di importazione attraverso uno Stato membro dellʼUE, lʼIslanda o la Norvegia verso un Paese terzo, devono aver lasciato il territorio dʼimportazione 30 giorni dopo
lʼimportazione nello Stato membro dellʼUE, in Islanda o in Norvegia (cpv. 1). Questa disposizione ricalca lʼarticolo 18 capoverso 7 OITPA. In base al capoverso 2, qualora lʼuscita delle partite dallo spazio veterinario comune avvenga attraverso la Svizzera conformemente al capoverso 1, la persona soggetta allʼobbligo di dichiarazione è tenuta a notificare preventivamente il servizio veterinario di confine, presentando il DVCE allo stesso. Conformemente allʼAccordo, il posto dʼispezione frontaliero del luogo dʼuscita deve registrare lʼuscita delle partite dallo spazio veterinario comune nel sistema TRACES.
Art. 47 Obblighi delle persone coinvolte
Qui vengono descritti speciali obblighi per le compagnie aeree, in caso di transito, circa la fornitura delle informazioni e dei documenti necessari allʼimpresa che presta servizio di sdoganamento (finora art. 6 cpv. 2 OITPA).
Capitolo 4: Esportazione
Art. 48 Principio
Per lʼesportazione valgono le condizioni di importazione del Paese di destinazione; in caso di transito attraverso altri Stati, si applicano inoltre le disposizioni di transito di tali Stati. Lʼesportatore è responsabile dellʼadempimento dei requisiti corrispondenti.
Art. 49 Obblighi dellʼesportatore
Lʼesportatore deve informarsi sulle condizioni di importazione vigenti nello Stato di destinazione, in particolare in merito ai certificati sanitari necessari. È tenuto a procurarsi il modello pertinente e a sottoporlo alle autorità cantonali competenti per la firma.
Art. 50 Convalida e rilascio dei certificati sanitari stranieri da parte dellʼUSAV
Questa norma corrisponde sostanzialmente allʼarticolo 26 OITA, precisandone però le disposizioni. LʼUSAV esamina i certificati sanitari stranieri sotto il profilo formale e del contenuto, li convalida e ne autorizza il rilascio come modello per le autorità cantonali competenti. LʼUSAV può inoltre stabilire requisiti formali per il rilascio di certificati sanitari stranieri (ad es. stampa su carta filigranata ecc.) e pubblica questi modelli sotto forma di direttive tecniche. In questo modo, si vuole garantire che animali e prodotti animali esportati dalla Svizzera vengano accettati dal Paese di destinazione