Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 33 pagine
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Art. 36 Esercenti degli aeroporti
Questa disposizione descrive gli obblighi degli esercenti degli aeroporti e coincide con lʼarticolo 5 capoverso 3 OITPA.
Art. 37 Compagnie aeree
Dʼora in poi viene espressamente stabilito che spetta alle compagnie aeree sincerarsi degli orari di apertura del servizio veterinario di confine. Le partite che giungono al di fuori degli orari di apertura devono essere trasferite nei magazzini o negli appositi locali per animali del servizio veterinario di confine e possono essere sdoganate solo il giorno lavorativo successivo. Se tale circostanza dovesse impedire la prosecuzione già programmata di un volo, la responsabilità ricade esclusivamente sulle compagnie aeree. Eventuali costi di custodia vengono imputati alla persona soggetta allʼobbligo di dichiarazione (art. 102 cpv. 4).
Art. 38 Servizi di corriere
Per lʼimportazione e il transito con servizi di corriere si applicano in linea di principio le stesse disposizioni valide per tutte le altre forme di importazione e transito. Se non ricorrono alle imprese che prestano servizi di sdoganamento, tali servizi sono considerati come persona soggetta allʼobbligo di dichiarazione e si assumono i rispettivi compiti. Fanno eccezione le partite destinate a privati per il consumo privato, disciplinate dalle disposizioni sullʼimportazione nel traffico turistico (art. 12 e 13).
Capitolo 3: Transito
Art. 39 Condizioni
Al transito di partite verso gli Stati membri dellʼUE, lʼIslanda e la Norvegia si applicano in linea di principio, ai sensi del capoverso 1, le condizioni dʼimportazione armonizzate dellʼUE (condizioni uniformi per lʼintero spazio veterinario CH-EU), in analogia allʼarticolo 17 capoverso 1 OITPA e allʼarticolo 13 capoverso 1 OITA. In assenza di simili condizioni dʼimportazione armonizzate, valgono gli oneri del Paese di destinazione.
Per il transito verso Paesi terzi si applicano ora le condizioni di transito armonizzate dellʼUE (cpv. 2). In virtù dellʼAccordo, in Svizzera vigono le stesse condizioni di transito applicate nellʼUE. Il DFI designa gli atti normativi determinanti dellʼUE, in particolare quelli concernenti i certificati sanitari necessari.
Per il transito verso Paesi terzi per via diretta si applicano le condizioni del Paese di destinazione (cpv. 3). Il transito diretto (per via aerea) di animali e prodotti animali provenienti da Paesi terzi e destinati ad altri Paesi terzi non è parte integrante
dellʼAccordo. Di conseguenza, a queste partite si applicano solo i requisiti necessari per ragioni di polizia sanitaria. Si tratta di unʼagevolazione rispetto alle disposizioni previgenti, che si giustifica alla luce dello scarso rischio di diffusione di epizoozie nel traffico aereo diretto. Non sono tuttavia ammesse partite in transito la cui importazione è vietata per ragioni di polizia sanitaria.