Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 33 pagine

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sottoposte a un controllo veterinario di confine completo da parte di un posto

dʼispezione frontaliero di uno Stato membro dellʼUE, dellʼIslanda o della Norvegia, lʼufficio doganale verifica la presenza del DVCE (finora art. 20 cpv. 2 OITE). Quale novità si prescrive che le partite prive di DVCE debbano essere segnalate direttamente dallʼufficio doganale alle autorità cantonali competenti, e non più allʼUSAV.

Art. 56 Controlli veterinari di confine

Lʼarticolo 56 stabilisce che le partite vengano controllate presso il posto dʼispezione frontaliero dal servizio veterinario di confine (finora art. 21 cpv. 1 OITPA e art. 15 cpv. 1 OITA). Il capoverso 2 sancisce cosa verificare prima del controllo (finora art. 39 cpv. 4 OITE) e il capoverso 3 indica da quali elementi può essere costituita tale verifica (controllo documentale, controllo dʼidentità, controllo fisico).

Art. 57 Controllo documentale

Lʼarticolo 57 descrive in modo più dettagliato il controllo documentale e corrisponde allʼarticolo 2 lettera s OITE.

Art. 58 Controllo dʼidentità

Questa disposizione spiega esattamente cosa verificare durante un controllo

dʼidentità. Lʼarticolo 58 coincide con lʼarticolo 2 lettera t OITE.

Art. 59 Controllo fisico

Lʼarticolo 59 definisce cosa si intende per controllo fisico e quali verifiche possano farne parte. Questa disposizione coincide con lʼarticolo 2 lettera u OITE, espone inoltre quando avviene il rilascio in caso di prelievo di campioni e stabilisce che

questʼultimo non dà luogo a risarcimenti (finora art. 39 cpv. 5 OITE).

Art. 60 Documentazione dei controlli

Lʼarticolo 60 disciplina la modalità in cui vengono documentati i controlli. Il servizio veterinario di confine inserisce nel DVCE il risultato dei controlli e le misure prescritte tramite il sistema informatico TRACES (finora art. 25 cpv. 4 OITPA e art. 19 cpv. 4 OITA). I certificati sanitari sono conservati presso il servizio veterinario di confine; la persona soggetta allʼobbligo di dichiarazione riceve una copia autenticata. In caso di rilascio della partita, il DVCE compilato viene restituito alla persona soggetta

allʼobbligo di dichiarazione.

Sezione 2: Portata dei controlli

Art. 61 Importazione

Se una partita è soggetta in Svizzera a un controllo veterinario di confine, verranno di norma effettuati un controllo documentale, un controllo dʼidentità e un controllo fisico (finora art. 39 cpv. 2 OITE, art. 22 OITPA e art. 16 OITA). Conformemente allʼarticolo 66 (Riduzione dei controlli), attualmente si effettua un controllo fisico, a seconda del prodotto animale, soltanto nel 20-50% dei casi.