Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 33 pagine

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Art. 94 Obbligo di informazione dellʼAmministrazione delle dogane

Lʼarticolo 94 disciplina la collaborazione tra lʼAmministrazione delle dogane e lʼUSAV riguardo la trasmissione di informazioni e lʼesame di atti (corrisponde allʼart. 37 cpv. 2 OITE).

Sezione 2: Posti dʼispezione frontalieri autorizzati

Art. 95 Sede

Lʼarticolo 95 disciplina la sede dei posti dʼispezione frontalieri riconosciuti e ricalca lʼarticolo 36 capoversi 3 e 6 OITE.

Art. 96 Requisiti dei locali, delle installazioni e degli impianti

I requisiti qui enunciati coincidono con lʼarticolo 36 capoversi 4 e 5 OITE.

Art. 97 Adeguamenti

Nellʼarticolo 97 si stabiliscono le procedure nel caso in cui i locali messi a disposizione dagli esercenti degli aeroporti non dovessero più soddisfare i requisiti richiesti. Se si riscontrano lacune in tal senso, la Svizzera in base allʼAccordo è tenuta a sospendere i controlli veterinari di confine e quindi lʼimportazione di animali e prodotti animali presso il posto dʼispezione frontaliero in questione. Un ampliamento delle infrastrutture esistenti può diventare necessario soprattutto a seguito di un forte aumento del traffico di animali e prodotti animali. In tal caso, allʼUSAV spetta il compito di prendere i necessari provvedimenti in collaborazione con gli esercenti degli aeroporti. Se gli adeguamenti non vengono effettuati entro un termine ragionevole fissato dallʼUSAV, il posto dʼispezione frontaliero non è più riconosciuto per le categorie di animali e prodotti animali interessate. In un caso del genere, le partite importate e in transito non possono più essere sdoganate attraverso il suddetto posto dʼispezione frontaliero, e gli animali e i prodotti animali delle categorie interessate vengono respinti conformemente allʼarticolo 81. Allʼesercente dellʼaeroporto spetta il compito di informare le compagnie aeree su queste limitazioni. Anche se a un posto dʼispezione frontaliero dovesse essere revocata lʼautorizzazione per determinate categorie di animali e prodotti animali, la sicurezza dellʼapprovvigionamento della Svizzera non sarebbe comunque messa in pericolo, poiché in Svizzera, negli Stati membri dellʼUE, in Islanda o in Norvegia esiste un numero sufficiente di altri posti dʼispezione frontalieri attraverso i quali importare queste partite.

Sezione 3: Sistema informatico TRACES

Art. 98 Registrazione

Lʼarticolo 98 enuncia quali autorità devono essere registrate nel sistema informatico TRACES (finora art. 6 OITE).

Art. 99 Accesso

Lʼarticolo 99 disciplina lʼaccesso al sistema TRACES da parte delle autorità e corrisponde allʼarticolo 7 OITE.