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Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 33 pagine
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relative a conti finanziari. Accordo multilaterale.
2. L’espressione «Istituto finanziario di una Giurisdizione partner» designa (i)
un Istituto finanziario residente in una Giurisdizione partner, eccetto qualsiasi succursale di questo Istituto stabilita fuori da Giurisdizioni partner oppure (ii) una succursale di un Istituto finanziario non residente in una Giurisdizione partner se questa succursale è stabilita nella Giurisdizione partner.
3. L’espressione «Istituto finanziario» designa un Istituto di custodia, un Istitu-
to di deposito, una società di investimento o una società di assicurazioni particolare.
4. L’espressione «Istituto di custodia» designa qualsiasi Ente che, come parte
essenziale della propria attività economica detiene beni patrimoniali per conto di terzi. Un Ente detiene beni patrimoniali per conto di terzi come parte essenziale della propria attività economica se i suoi proventi lordi attribuibili alla detenzione di beni patrimoniali e ai servizi finanziari connessi sono pari o superiori al 20 per cento dei proventi lordi dell’Ente nel più breve dei seguenti periodi: (i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre (o l’ultimo giorno di un periodo contabile diverso dall’anno civile) che precede l’anno in cui viene effettuata la determinazione; oppure (ii) il periodo di esistenza dell’Ente.
5. L’espressione «Istituto di deposito» designa qualsiasi Ente che riceve depo-
siti nel corso ordinario di un’attività bancaria o di un’attività economica analoga.
6. L’espressione «società di investimento» designa qualsiasi Ente
a) che svolge principalmente una o più delle seguenti attività economiche per conto di un cliente:
i. compravendita di strumenti del mercato monetario (per esempio assegni, cambiali, certificati di deposito, derivati), valuta estera, contratti sui tassi di cambio, sui tassi di interesse e sugli indici, titoli trasferibili o futures su materie prime;
ii. gestione individuale o collettiva di beni patrimoniali; oppure
iii. altre modalità di investimento o gestione di beni patrimoniali o capitali per conto di terzi.
b) i cui proventi lordi sono da attribuire principalmente a investimenti o reinvestimenti di beni patrimoniali oppure alla compravendita, se l’Ente viene amministrato da un altro Ente che sia un Istituto di deposito, di custodia o una società di assicurazione specifica o una società di investimento descritta alla lettera a.
Un Ente svolge principalmente una o più delle attività descritte alla lettera a oppure i proventi lordi di un Ente sono da attribuire principalmente a investimenti o reinvestimenti e alla loro compravendita ai sensi della lettera a se i proventi lordi attribuibili alle attività dell’Ente sono pari o superiori al 50 per cento dei proventi lordi dell’Ente nel più breve dei seguenti periodi: (i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre (o l’ultimo giorno di un periodo contabile diverso dall’anno civile) che precede l’anno in cui viene effettuata la determinazione; oppure (ii) il periodo di esistenza dell’Ente.