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Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 33 pagine
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relative a conti finanziari. Accordo multilaterale.
a quello in cui il conto è diventato un conto di valore elevato. Se, applicando la verifica approfondita, il conto viene identificato come conto dichiarabile, l’Istituto finanziario dichiarante deve comunicare annualmente le informazioni necessarie relative al conto inerenti l’anno in cui il conto viene identificato come conto dichiarabile e gli anni seguenti, a meno che il Titolare del conto non sia più una Persona oggetto di una dichiarazione.
7. Se un Istituto finanziario dichiarante applica la verifica approfondita descritta in questo capitolo per un conto di valore elevato, non è tenuto a ripetere la verifica dello stesso conto di valore elevato negli anni seguenti, fatta eccezione per le domande al consulente di cui al numero 4, a meno che si tratti di un conto non documentabile che l’Istituto finanziario dichiarante dovrebbe verificare annualmente, finché il conto non sia documentabile.
8. Se, nel caso di un conto di valore elevato, si verifica un cambiamento delle circostanze tale da associare al conto uno o più indizi di cui al capitolo B numero 2, l’Istituto finanziario dichiarante deve considerare il conto come conto dichiarabile in ogni Giurisdizione sottoposta a dichiarazione in cui si riscontra uno degli indizi, a meno che esso decida di applicare quanto previsto dal numero 6 e una delle eccezioni lì indicate si applichi a questo conto.
9. Ogni Istituto finanziario dichiarante deve predisporre verifiche per accertare che il consulente riconosca eventuali cambiamenti delle circostanze relative a un conto. Se, ad esempio, un consulente viene informato che il Titolare del conto ha un nuovo indirizzo postale in una Giurisdizione sottoposta a dichiarazione, l’Istituto finanziario dichiarante deve considerare il cambiamento di indirizzo un cambiamento delle circostanze e, se decide di applicare quanto previsto dal capitolo B numero 6, è tenuto a procurarsi la documentazione necessaria presso il Titolare del conto.
D. La verifica di conti preesistenti di Persone fisiche deve essere conclusa entro il [xx/xx/xxxx].
E. Un conto preesistente di una Persona fisica che è stato identificato secondo i criteri definiti in questo capitolo come un conto dichiarabile è da considerare in seguito come conto dichiarabile, a meno che il Titolare del conto non è più una Persona oggetto di una dichiarazione.
Sezione IV: Ragionevole diligenza per Nuovi conti di Persone fisiche
Le seguenti procedure si applicano per identificare i conti dichiarabili tra i Nuovi conti di Persone fisiche.
A. Al momento dell’apertura di un Nuovo conto di una Persona fisica, l’Istituto finanziario dichiarante deve procurarsi un’autocertificazione, che può essere parte integrante del dossier relativo all’apertura del conto, con cui l’Istituto finanziario dichiarante può attestare la o le residenze fiscali del Titolare del conto, nonché confermare la plausibilità di tale autocertificazione sulla base delle informazioni che l’Istituto finanziario dichiarante ha raccolto all’apertura del conto, compresa la documentazione registrata secondo la procedura per la lotta contro il riciclaggio di denaro.