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Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 33 pagine

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relative a conti finanziari. Accordo multilaterale.

lettera (f) del paragrafo 1 e, se applicabile, (ii) la data in cui la Convenzione è entrata in vigore ed è effettiva per le due Giurisdizioni.

2.2. Il Segretariato dell’Organo di coordinamento conserva e pubblica sul sito Internet dell’OCSE un elenco di Autorità competenti firmatarie dell’Accordo e tra cui il presente Accordo è effettivo (allegato E).

2.3. Il Segretariato dell’Organo di coordinamento pubblica sul sito Internet dell’OCSE le informazioni fornite dalle Autorità competenti conformemente alle lettere (a) e (b) del paragrafo 1. Le informazioni fornite conformemente alle lettere (c) e (f) del paragrafo 1 sono messe a disposizione degli altri firmatari facendone richiesta scritta al Segretariato dell’Organo di coordinamento.

3. Un’Autorità competente può sospendere lo scambio di informazioni considerato nel presente Accordo con preavviso scritto indirizzato a un’altra Autorità competente che indica che quest’ultima commette o ha commesso una grave violazione delle disposizioni del presente Accordo. Questa sospensione ha effetto immediato. Ai fini del presente paragrafo, l’espressione «grave violazione» designa in particolare l’inosservanza degli obblighi di confidenzialità e delle disposizioni relative alla protezione dei dati del presente Accordo e della Convenzione, la mancata comunicazione delle informazioni appropriate da parte dell’Autorità competente o la loro comunicazione non nei tempi previsti dal presente Accordo, o la qualifica di Enti o Conti di Istituti finanziari non dichiaranti o Conti esclusi in contrasto con gli obiettivi della Norma comune di dichiarazione.

4. Un’Autorità competente può denunciare la sua partecipazione al presente Accordo rispetto a una determinata Autorità competente con preavviso scritto indirizzato al Segretariato dell’Organo di coordinamento. Questa denuncia ha effetto dal primo giorno del mese successivo in cui scade il termine di dodici mesi dalla data del preavviso. In caso di denuncia, tutte le informazioni già ricevute secondo il presente Accordo rimangono confidenziali e soggiacciono alle disposizioni della Convenzione.

Sezione 8 Segretariato dell’Organo di coordinamento

1. Salvo se stabilito diversamente nell’Accordo, il Segretariato dell’Organo di coordinamento informa l’insieme delle Autorità competente in merito a qualsiasi notifica che riceve per questo Accordo e notifica a tutti i firmatari dell’Accordo la firma dell’Accordo da parte di una nuova Autorità competente.

2. Tutti i firmatari dell’Accordo si ripartiscono in maniera paritaria e su base annua, i costi di gestione dell’Accordo sostenuti dal Segretariato dell’Organo di coordinamento. Nonostante la frase precedente, i Paesi eleggibili saranno esentati dalla ripartizione dei costi conformemente all’articolo X del Regolamento di procedura dell’Organo di coordinamento della Convenzione.

Fatto in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.