Progetto

Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 33 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 29Fedlex · Progetto

relative a conti finanziari. Accordo multilaterale.

(i) il conto è finanziato esclusivamente mediante un acconto, un versamento di importo adeguato per garantire un obbligo direttamente legato alla transazione o un pagamento analogo oppure è finanziato mediante beni patrimoniali che sono versati sul conto derivanti da vendita, scambio o locazione del bene.

(ii) Il conto è aperto e utilizzato unicamente per garantire l’obbligo dell’acquirente di pagare il prezzo di acquisto per il bene, l’obbligo del venditore di pagare eventuali passivi oppure l’obbligo del locatore o del locatario di pagare danni relativi al bene in locazione ai sensi del contratto di locazione. (iii) Gli attivi del conto, compresi i redditi da essi generati, sono pagati o in altro modo distribuiti all’acquirente, al venditore, al locatore o al locatario (anche in adempimento di un obbligo di una di queste persone) in caso di vendita, scambio, trasferimento del bene o al termine del contratto di locazione.

(iv) Il conto non è un conto di garanzia o un conto analogo aperto in relazione a una vendita o uno scambio di beni patrimoniali. (v) Il conto non è associato a un conto di cui alla lettera f;

iii. un obbligo di un Istituto finanziario, che amministra un prestito garantito da beni immobiliari, di accantonare una parte di un pagamento unicamente per rendere possibile in futuro il pagamento di imposte o di premi assicurativi legati al bene immobiliare; oppure

iv. un obbligo di un Istituto finanziario di rendere possibile in futuro il pagamento delle imposte.

f) Un conto di deposito che risponde ai seguenti criteri:

i. il conto esiste unicamente perché un cliente effettua un pagamento di un importo superiore al saldo dovuto in relazione a una carta di credito o a un’altra facilitazione di credito circolante e la somma eccedente non è immediatamente restituita al cliente.

ii. Al più tardi a partire dal [xx.xx.xxxx] l’Istituto finanziario attua misure e procedure che impediscono a un cliente di effettuare un pagamento con un’eccedenza superiore a 50 000 USD o garantiscono che ogni pagamento con un’eccedenza superiore a 50 000 USD sia restituita al cliente entro 60 giorno, applicando in entrambi i casi le regole di conversione monetaria indicate alla Sezione VII capitolo C. Tra i pagamenti in eccedenza effettuati dai clienti sono esclusi i crediti legati a transazioni contestate, ma non i crediti derivanti dalla restituzione di merce.

g) Ogni altro conto con basso rischio di abusi per sottrazioni di imposta

con analoghe caratteristiche sostanziali dei conti descritti alle lettere a - f e che è considerato ai sensi del diritto nazionale come conto escluso, purché il suo stato di conto escluso non ostacoli lo scopo della Norma comune di dichiarazione.

D. Conto dichiarabile

1. L’espressione «conto dichiarabile» designa una o più Persone oggetto di una dichiarazione o un Ente non finanziario passivo che è controllato da una o