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Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 33 pagine
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relative a conti finanziari. Accordo multilaterale.
ta oppure è soggetto a vigilanza quale strumento di risparmio per altri scopi oltre la previdenza.
ii. Il conto beneficia di sgravi fiscali (i contributi versati sul conto,
che sarebbero altrimenti assoggettati all’imposta, sono deducibili o esclusi dal reddito lordo del Titolare del conto o vengono tassati con un’imposizione ridotta, oppure i redditi da capitale prodotti dal conto vengono differiti o tassati con un’imposizione ridotta).
iii. I prelevamenti sono possibili solo se sono rispettati i criteri definiti
legati agli scopi del conto di investimento o di risparmio (ad esempio garanzia di prestazioni legate alla formazione o a cure mediche) oppure i prelevamenti effettuati prima di questi avvenimenti saranno sottoposti a penalità.
iv. I contributi annuali sono limitati al massimo a 50 000 USD, appli-
cando le regole per il riepilogo dei conti e per la conversione monetaria di cui alla Sezione VII capitolo C.
Un Conto finanziario che fondamentalmente rispetta i criteri indicati a questo numero, li rispetterà anche quando sul Conto finanziario potranno essere trasferiti attivi o importi monetari da uno o più Conti finanziari che rispondono ai criteri indicati alle lettere a e b oppure da uno o più fondi di previdenza o di pensione che rispondono ai criteri indicati al capitolo B cifre 5, 6 o 7.
c) Un Contratto di assicurazione sulla vita con una durata che termina prima del raggiungimento del novantesimo anno di età della persona fisica assicurata, purché il contratto risponda ai seguenti criteri:
i. per tutta la durata del Contratto o, se questo periodo è più corto,
entro il compimento del novantesimo anno di età dell’assicurato, devono essere pagati almeno una volta l’anno premi periodici, il cui importo non diminuisce al passare degli anni.
ii. Nessuno può beneficiare delle prestazioni contrattuali (mediante
prelevamento, prestito o altro) senza che il contratto sia sciolto.
iii. L’importo pagabile dall’assicurazione in caso di interruzione o
scioglimento del contratto (eccetto le prestazioni in caso di decesso) non può superare gli importi massimi dei premi pagati per il contratto, a cui vanno sottratte le quote per i rischi di decesso e malattia nonché per le spese (a prescindere se esse sono state riscosse o meno) per il periodo o i periodi di durata del contratto e gli importi pagati prima dell’interruzione o dello scioglimento del contratto.
iv. Il Titolare del contratto non è una cessione rimunerata.
d) Un conto il cui Titolare è una comunità ereditaria, purché la documentazione relativa al conto contenga una copia del testamento o del certificato di morte.
e) Un conto aperto in relazione a:
i. una decisione o una sentenza di un tribunale;
ii. una vendita, uno scambio o una locazione di un bene mobile o
immobile, purché il conto risponda ai seguenti criteri: