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Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 33 pagine

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relative a conti finanziari. Accordo multilaterale.

b) indirizzo postale o di residenza (compreso l’indirizzo di un’eventuale casella postale) in una Giurisdizione sottoposta a dichiarazione;

c) uno o più numeri di telefono in una Giurisdizione sottoposta a dichiarazione e nessun numero nella Giurisdizione dell’Istituto finanziario dichiarante;

d) ordine di pagamento permanente (conti di deposito esclusi) per versamenti su un conto gestito in un’altra Giurisdizione sottoposta a dichiarazione;

e) una procura o una delega di firma valide a favore di una Persona con indirizzo in una Giurisdizione sottoposta a dichiarazione;

f) un ordine di fermo posta o un indirizzo c/o in una Giurisdizione sottoposta a dichiarazione, se l’Istituto finanziario dichiarante non ha altri indirizzi del Titolare del conto.

3. Se la ricerca nella documentazione elettronica non riscontra nessuno degli

indizi indicati al numero 2, non sono necessarie ulteriori misure finché non avvenga un cambiamento delle circostanze tale da associare uno o più indizi a questo conto oppure finché questo conto non diventi un conto di valore elevato.

4. Se la ricerca nella documentazione elettronica rivela uno degli indizi di cui

al numero 2 lettere a - e oppure si verifica un cambiamento delle circostanze tale da associare uno o più indizi a questo conto, l’Istituto finanziario dichiarante deve considerare il Titolare del conto residente ai fini fiscali in ogni Giurisdizione sottoposta a dichiarazione in cui si riscontra uno degli indizi, a meno che l'Istituto finanziario dichiarante decida di applicare quanto previsto dal numero 6 e una delle eccezioni lì indicate si applichi a questo conto.

5. Se la ricerca nella documentazione elettronica riscontra un ordine di fermo

posta o un indirizzo c/o per il Titolare del conto, ma nessun altro indirizzo né indizio di cui al numero 2 lettere a - e, l’Istituto finanziario dichiarante deve procedere alla ricerca nella documentazione cartacea indicata al capitolo C numero 2, nella successione più opportuna a seconda dei casi, oppure cercare di ottenere informazioni o giustificativi dal Titolare del conto per determinarne la residenza fiscale. Se né la ricerca nella documentazione cartacea, né il tentativo di ottenere informazioni o giustificativi danno risultati, l’Istituto finanziario dichiarante deve annunciare il conto come conto non documentabile.

6. Nonostante vengano rilevati gli indizi di cui al numero 2, l’Istituto finanzia-

rio dichiarante non deve considerare un Titolare del conto residente in una Giurisdizione sottoposta a dichiarazione nei casi seguenti:

a) i dati del Titolare del conto comprendono un indirizzo attuale postale o di residenza nella Giurisdizione sottoposta a dichiarazione, uno o più numeri di telefono nella Giurisdizione sottoposta a dichiarazione (e nessun numero di telefono nella Giurisdizione in cui si trova l’Istituto finanziario dichiarante) o un ordine di pagamento permanente (per conti finanziari che non siano conti di deposito) per versamenti su un conto gestito in una Giurisdizione sottoposta a dichiarazione (conto finanzia-