Progetto

Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 33 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto

relative a conti finanziari. Accordo multilaterale.

2. Ai fini dello scambio di informazioni di cui alla Sezione 2, le informazioni scambiate indicano la moneta in cui ogni ammontare interessato è contabilizzato.

3. Per quanto concerne il paragrafo 2 della Sezione 2 e con riserva della notifica prevista alla Sezione 7 (date enunciate comprese), le informazioni devono essere scambiate entro i nove mesi successivi la fine dell’anno civile a cui si riferiscono e per la prima volta rispetto agli anni menzionati nell’allegato F. Nonostante quanto precede, l’obbligo di scambiare informazioni per un anno civile si applica unicamente se questo Accordo è effettivo tra le due Autorità competenti e se le loro Giurisdizioni rispettive sono dotate di una legislazione che prevede la comunicazione di informazioni per questo anno civile conforme alla portata dello scambio definito alla Sezione 2 e di procedure di dichiarazione e di ragionevole diligenza previste dalla Norma comune di dichiarazione.

4. Abrogato

5. Le Autorità competenti scambieranno automaticamente in linguaggio XML le informazioni di cui alla Sezione 2 e secondo lo schema della Norma comune di dichiarazione.

6. Le Autorità competenti elaborano e convengono uno o più metodi di trasmissione di dati, compresi quelli sulle norme di criptaggio, in vista di massimizzare la normalizzazione e ridurne la complessità e i costi e li elencheranno nell’allegato B.

Sezione 4 Collaborazione in materia di applicazione e di attuazione dell’Accordo

Un’Autorità competente notifica all’altra Autorità competente se la prima Autorità competente ha motivo di ritenere che un errore abbia provocato la comunicazione di informazioni errate o incomplete o che un Istituto finanziario dichiarante non rispetti gli obblighi di dichiarazione in vigore e le procedure di ragionevole diligenza previste dalla Norma comune di dichiarazione. L’Autorità competente così notificata applica tutte le disposizioni appropriate del suo diritto nazionale per correggere questi errori o colmare le lacune descritte dalla notifica.

Sezione 5 Confidenzialità e protezione dei dati

1. Tutte le informazioni scambiate sono sottoposte agli obblighi di confidenzialità e altre protezioni previste dalla Convenzione, incluse le disposizioni che limitano l’impiego delle informazioni scambiate e, nella misura in cui è necessario per garantire il grado richiesto di protezione dei dati personali, conformemente alle protezioni che possono essere richieste dall’Autorità competente che comunica i dati in virtù del suo diritto nazionale e figurano nell’allegato C.

2. Ogni Autorità competente notifica immediatamente al Segretariato dell’Organo di coordinamento qualsiasi violazione dell’obbligo di confidenzialità o di protezione e qualsiasi sanzione e azione correttiva che ne consegue. Il Segretariato dell’Organo di coordinamento notifica a tutte le Autorità competenti per cui il presente Accordo costituisce un Accordo effettivo con la prima Autorità competente citata.