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Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 33 pagine

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relative a conti finanziari. Accordo multilaterale.

C. Conto finanziario

1. L’espressione «Conto finanziario» designa un conto gestito da un Istituto

finanziario e comprende un Conto di deposito, un Conto di custodia e

a) nel caso di una società di investimento ogni titolo di partecipazione o credito all’Istituto finanziario. Nonostante quanto precede, l’espressione «Conto finanziario» non comprende i titoli di partecipazione o crediti a un Ente che è considerato una società di investimento perché, con lo scopo di investire o di amministrare beni patrimoniali versati a nome di un cliente a un altro Istituto finanziario che non sia l’Ente stesso, (i) svolge attività di consulenza a tale cliente o (ii) ne amministra gli attivi;

b) nel caso di un Istituto finanziario che non corrisponde a quanto descritto alla lettera a, ogni titolo di partecipazione o crediti all’Istituto finanziario, se il tipo di partecipazione è destinato a evitare la dichiarazione di cui alla Sezione I; nonché

c) i Contratti di assicurazione con un valore di riscatto o Contratti di rendita emessi o amministrati da un Istituto finanziario, fatta eccezione per una rendita vitalizia immediata non legata a investimenti di capitale e non trasferibile, intestata a persone fisiche e che monetizzano una prestazione di pensione o di invalidità versata in virtù di un conto che è un Conto escluso.

L’espressione «Conto finanziario» non comprende nessun Conto escluso.

2. L’espressione «Conto di deposito» comprende ogni conto commerciale, con-

to corrente, conto di risparmio, conto a termine e conti la cui esistenza è attestata da certificati di deposito, certificati di risparmio, certificati di investimento, titoli di credito o strumenti analoghi gestiti da un Istituto finanziario nel corso ordinario di un’attività bancaria o di un’attività economica analoga. Un Conto di deposito comprende anche i montanti detenuti da una società di assicurazione in funzione di un contratto di investimento di capitale garantito o di un contratto analogo per il pagamento o l’accredito di interessi.

3. L’espressione «Conto di custodia» designa un conto (ma non un Contratto di

assicurazione o di rendita) in cui i beni finanziari sono custoditi a favore di terzi.

4. L’espressione «Titolo di partecipazione» designa, nel caso di una società di

persone che è un Istituto finanziario, ogni partecipazione al capitale o agli utili alla società di persone. Nel caso di un trust che è un Istituto finanziario, il titolo di partecipazione è considerato detenuto da una persona, considerata il disponente (settlor) o il beneficiario di tutto o parte del trust, o da un’altra Persona fisica, che controlla effettivamente il trust. Una Persona oggetto di una dichiarazione è considerata beneficiaria del trust se ha il diritto di ricevere direttamente o indirettamente (ad esempio mediante un prestanome) una distribuzione obbligatoria o volontaria del trust.

5. L’espressione «Contratto di assicurazione» designa un contratto (ma non un

contratto di rendita) in cui l’assicuratore si impegna a versare una somma al verificarsi di avvenimenti concreti legati al rischio di decesso, malattia, incidente, responsabilità civile o danno materiale.