Progetto
Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 33 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 12Fedlex · Progetto
relative a conti finanziari. Accordo multilaterale.
rio che non sia conto di deposito) e l’Istituto finanziario dichiarante si procura o ha già verificato e registrato i seguenti documenti:
i. un’autocertificazione emessa dal Titolare del conto che la sua o le sue Giurisdizioni di residenza non includono Giurisdizioni sottoposte a dichiarazione; e
ii. giustificativi che attestano il Titolare del conto non soggetto alla dichiarazione.
b) i dati del Titolare del conto comprendono una procura o una delega di firma valide a favore di una Persona con indirizzo in una Giurisdizione sottoposta a dichiarazione e l’Istituto finanziario dichiarante si procura o ha già verificato e registrato i seguenti documenti
i. un’autocertificazione emessa dal Titolare del conto che la sua o le sue Giurisdizioni di residenza non includono Giurisdizioni sottoposte a dichiarazione; oppure
ii. giustificativi che attestano il Titolare del conto non soggetto alla dichiarazione.
C. Verifiche approfondite per conti di valore elevato. Le seguenti procedure di verifica approfondita si applicano a conti di valore elevato.
1. Ricerca nella documentazione elettronica. Per conti di valore elevato,
l’Istituto finanziario dichiarante deve verificare gli indizi di cui al capitolo B numero 2 nella sua documentazione elettronica.
2. Ricerca nella documentazione cartacea. Se la documentazione elettronica
dell’Istituto finanziario dichiarante comprende e registra le informazioni riportate al numero 3, non è necessaria un’ulteriore ricerca nella documentazione cartacea. Se la documentazione elettronica non comprende tutte le informazioni richieste, l’Istituto finanziario dichiarante deve esaminare per conti di valore elevato il dossier aggiornato del cliente e, se le informazioni non sono reperibili nel dossier, anche i seguenti documenti relativi al conto, che l’Istituto finanziario dichiarante ha ottenuto negli ultimi cinque anni, alla ricerca degli indizi di cui al capitolo B numero 2:
a) gli ultimi giustificativi registrati concernenti il conto;
b) l’ultimo contratto di apertura del conto o la documentazione più recente relativa all’apertura del conto;
c) la documentazione più recente, ottenuta dall’Istituto finanziario dichiarante, in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e per altri scopi legali;
d) una procura o delega di firma attualmente in vigore; e
e) un ordine di pagamento permanente per versamenti (esclusi i conti di deposito).
3. Eccezione nel caso in cui la documentazione elettronica fornisca informa-
zioni sufficienti. Un Istituto finanziario dichiarante non è tenuto a svolgere la ricerca nella documentazione cartacea di cui al numero 2 se la ricerca nella documentazione elettronica fornisce le informazioni seguenti:
a) la Giurisdizione di residenza del Titolare del conto;