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Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 33 pagine
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relative a conti finanziari. Accordo multilaterale.
sul conto, versati o accreditati sul conto (o in riferimento al conto) durante l’anno civile o durante un altro periodo di riferimento adeguato; e
b) l’ammontare lordo totale della vendita o del riacquisto di un bene patrimoniale versato o accreditato sul conto durante l’anno civile o durante un altro periodo di riferimento adeguato per cui l’Istituto finanziario dichiarante ha agito in quanto depositario, intermediario, prestanome o rappresentante in altri modi del Titolare del conto;
6. nel caso di un Conto di deposito, l’ammontare lordo totale degli interessi versati o accreditati sul conto durante l’anno civile o durante un altro periodo di riferimento adeguato; e
7. nel caso di un conto non contemplato alle cifre 5 e 6, l’ammontare lordo totale versato o accreditato durante l’anno civile o durante un altro periodo di riferimento adeguato al Titolare del conto di cui l’Istituto finanziario dichiarante è il debitore, incluso l’ammontare totale di tutti gli importi rimborsati al Titolare del conto durante l’anno civile o durante un altro periodo di riferimento adeguato.
B. Le informazioni comunicate devono indicare la moneta in cui ogni ammontare è contabilizzato.
C. Nonostante quanto indicato nel capitolo A numero 1, i NIF e la data di nascita relativi a conti dichiarabili preesistenti non devono essere dichiarati se i NIF e la data di nascita non sono già riportati nella documentazione dell’Istituto finanziario dichiarante e non devono essere registrati dall’Istituto finanziario dichiarante ai sensi del diritto nazionale. Un Istituto finanziario dichiarante è però obbligato a impegnarsi adeguatamente per ottenere il NIF e la data di nascita relativi a conti esistenti entro la fine del secondo anno civile che segue l’anno in cui tali conti sono stati identificati come conti dichiarabili.
D. Nonostante quanto indicato nel capitolo A numero 1, il NIF non va comunicato se (i) esso non viene rilasciato dalla Giurisdizione sottoposta a dichiarazione in questione oppure se (ii) il diritto nazionale della Giurisdizione in questione sottoposta a dichiarazione non obbliga alla registrazione del NIF rilasciato dalla Giurisdizione sottoposta a dichiarazione.
E. Nonostante quanto indicato nel capitolo A numero 1, il luogo di nascita non va comunicato, a meno che l’Istituto finanziario dichiarante non debba ottenerlo o dichiararlo ai sensi del diritto nazionale e sia disponibile nei dati dell’Istituto finanziario dichiarante disponibili per la ricerca elettronica.
F. Nonostante quanto indicato nel capitolo A, per i [xxxx] le informazioni riportate in questo capitolo vanno comunicate, fatta eccezione per gli importi lordi indicati al capitolo A numero 5 lettera b.
Sezione II: Obblighi generali di ragionevole diligenza
A. Un conto è considerato dichiarabile a partire dal giorno in cui esso è identificato come tale applicando le procedure di ragionevole diligenza di cui alle sezioni II - VII e, se non previsto altrimenti, le informazioni relative a un conto dichiarabile devono